Vendita di immobile in sede fallimentare e norme del codice di procedura civile applicabili. Esame di un provvedimento del Tribunale di Verona

20/01/2017

di Giorgio Aschieri e Paolo Cagliari

- La vicenda e il provvedimento in commento
Nell’ambito di un programma di liquidazione approvato ex art. 104-ter l. fall., relativo a una società dichiarata fallita dal Tribunale di Verona, è stato previsto che i beni immobili di proprietà della fallita siano posti in vendita ex art. 107, comma 2, l. fall., secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
In sede di esperimento di vendita, la creditrice ipotecaria di primo grado (debitamente insinuata al passivo) formulava offerta di acquisto e, concorrendo con altro offerente, risultava aggiudicataria provvisoria all’esito della successiva gara.
L’aggiudicataria provvedeva, quindi, a depositare istanza ex artt. 107, comma 2, l. fall. e 585, comma 2, c.p.c., chiedendo che il giudice delegato volesse limitare il versamento prezzo alla sola parte occorrente per la soddisfazione delle spese prededucibili da imputarsi al ricavato della vendita dell’immobile aggiudicato.
Più specificamente, la creditrice aggiudicataria proponeva che il giudice delegato limitasse il versamento del prezzo al 20% del valore di aggiudicazione, dedotta la cauzione previamente versata per partecipare alla vendita senza incanto, in analogia a quanto previsto dall’art. 113 l. fall. per i riparti parziali. Ad avviso dell’istante, infatti, l’acquisto di un immobile da un fallimento da parte del creditore ipotecario senza pagare integralmente il prezzo equivaleva, di fatto, a un “riparto in natura” a suo favore e, quindi, la limitazione del saldo prezzo nella misura suddetta appariva la soluzione più congrua per realizzare la situazione di fatto voluta dall’art. 113 l. fall.1
Esaminata l’istanza, il giudice delegato richiedeva al curatore di esprimere la propria opinione e questi rendeva parere favorevole, osservando, tra l’altro, ai fini delle valutazioni previste dall’art. 113, comma 2, l. fall., che le spese in prededuzione attese da imputarsi all’immobile staggito non avrebbero ecceduto il 20% del prezzo di aggiudicazione.
Acquisito detto parere, il giudice delegato accoglieva l’istanza, dichiarando compatibile l’art. 585, comma 2, c.p.c. con il disposto dell’art. 107, comma 2, l. fall. e reputando congrua la limitazione del prezzo nell’importo indicato dall’istante, sulla base delle valutazioni rese dal curatore nel proprio parere.
Il provvedimento in esame contiene numerosi spunti di interesse, sia in merito al sempre attuale tema dei rapporti tra il sistema delle vendite immobiliari nel fallimento e le norme del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sia con riferimento all’entità della limitazione del prezzo disposta dal giudice delegato, che – pur non risultando espressamente nel provvedimento – è risultata essere esattamente pari a quanto previsto dall’art. 113 l. fall.
a seguire
- Il sistema delle vendite nella legge fallimentare
- Le interferenze tra legge fallimentare e disciplina codicistica
- Casistica
- Conclusioni

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