Vigilanza edilizia e bonus fiscali: un nuovo ruolo per i Comuni?

18/06/2024

Vigilanza edilizia e bonus fiscali: un nuovo ruolo per i Comuni?
A cura di Daniele Giacomazzi
Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, è stata pubblicata la Legge 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024 recante «misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del d.l. n. 34/2020, convertito, con modif., dalla legge n. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria».
 
Il provvedimento conferma sostanzialmente l’impianto generale delle (ulteriori) limitazioni alle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura con alcune significative novità, tra le quali spiccano:
  • Modifiche alla fruizione mediante detrazione (no cessione o sconto in fattura) dei crediti da Superbonus, Barriere Architettoniche e Sismabonus relative alle spese sostenute nel 2024 le cui rate vengono ripartite in 10 quote annuali, in luogo delle 4/5 quote annuali ordinariamente previste per il superbonus;
  • Introduzione di un ulteriore blocco della cessione dei crediti relativi alle quote residue di bonus (ante 2024) non ancora fruite in dichiarazione dei redditi da parte del committente-beneficiario;
  • Modifiche dell’ambito applicativo delle limitazioni per interventi Superbonus su immobili terremotati;
  • Ampliamento dei fondi di dotazione per interventi Superbonus su immobili terremotati e per gli Enti del Terzo Settore;
  • Introduzioni di restrizioni per l’utilizzo dei crediti di imposta in compensazione con contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL), a decorrere dal 1° gennaio 2025, per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione;
  • Introduzioni di penalizzazioni, in ipotesi di acquisto di crediti con corrispettivo inferiore al 75% del valore nominale, nella ripartizione delle quote annuali di fruizione del bonus per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione;
  • Introdotta la riduzione al 30% delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie (c.d. bonus casa al 50%) per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Accompagnato da minor clamore delle precedenti, la Legge 67/2027 ha introdotto nel DL 39/2024 anche l’art. 4 ter avente ad oggetto “Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

La nuova disposizione prevede che “Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

In buona sostanza, è stato introdotto l’obbligo per i competenti uffici comunali di segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi edilizi oggetto di bonus fiscali di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle attività di vigilanza edilizia previste dal D.P.R. 380/2001.

Per gli stessi Comuni, è previsto un importante incentivo premiale: una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.

La semplicità della nuova funzione delegata ai Comuni è direttamente proporzionale all’indeterminatezza del perimetro dei compiti assegnati: se non vi possono essere molti dubbi su quali siano gli interventi edilizi totalmente inesistenti, è certamente molto più complicato definire la “parziale inesistenza” di un intervento edilizio.

In primo luogo, va osservato che l’intero impianto sanzionatorio in materia di edilizia è incentrato sull’accertamento dell’esistenza di interventi edilizi eventualmente realizzati in assenza o difformità dei prescritti titoli edilizi.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, gli accertamenti hanno ad oggetto interventi edilizi non previsti o difformi dai titoli edilizi rilasciati ovvero opere “maggiori” o “aggiuntive” non assentite.

In tal senso, ad eccezione di ipotesi remote e residuali (ad esempio l’omessa realizzazione di opere obbligatorie ai fini dell’agibilità), le contestazioni degli uffici tecnici comunali non riguardano abitualmente la mancata realizzazione di interventi previsti dai titoli edilizi.

In termini generali, infatti, non va dimenticato che i titoli edilizi sono provvedimenti amministrativi che abilitano l’esercizio dello ius aedificandi e l’unica conseguenza del mancato esercizio del diritto entro determinati limiti temporali è la decadenza del titolo stesso.

Il nostro ordinamento non prevede infatti alcun regime sanzionatorio a fronte di un intervento abilitato ma non eseguito.

Ecco, dunque, che si palese un potenziale corto circuito: si chiede ai Comuni di verificare che ad un titolo richiesto per legittimare un intervento agevolato (es. CILAS) corrisponda l’effettiva esecuzione dei lavori dallo stesso abilitati.

Si tratta a tutti gli effetti di un’attività nuova e diversa per la quale, anche volendo prescindere dagli oneri gravanti sugli uffici, andrebbe certamente ricercata una forma procedimentale adeguata per consentire la partecipazione e la tutela degli interessati.

Potrebbe essere, infatti, frequente l’avvio di attività di vigilanza con riferimento alla moltitudine di CILAS “aperte” per le quali non sono mai effettivamente stati cantierizzati i relativi interventi edilizi. Tanto non basta evidentemente per incorrere in alcun tipo di sanzione eppure si potrebbe essere, sulla base dell’indicazione della novella normativa, attenzionati alle preposte autorità.

Sono certamente auspicabili indicazioni operative per non lasciare “soli” i singoli uffici comunali nella gestione di tale complessa attività di vigilanza i cui riflessi possono sfociare in accertamenti fiscali e finanche in procedimenti penali.

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