Accordo transattivo rinuncia alle liti soggetto ad IVA – Interpello Agenzia delle Entrate n. 179 del 16.03.2021

19/03/2021

Accordo transattivo rinuncia alle liti soggetto ad IVA – Interpello Agenzia delle Entrate n. 179 del 16.03.2021
A cura di Monica Secco
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate un accordo transattivo di rinuncia alle liti integra il requisito oggettivo per applicazione dell'Iva in quanto vi è un sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (la rinuncia alle liti) e l'erogazione di una somma di denaro.

L’Agenzia delle Entrate nel suo iter interpretativo analizza innanzitutto l'articolo 29 del Testo Unico dell'imposta di registro il quale dispone che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione. Ricorda però che l'articolo 40 del TUR prevede il principio di alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro, il quale stabilisce che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Pertanto, per stabilire il trattamento fiscale corretto applicabile a somme derivanti da un accordo transattivo, occorre verificare se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell’IVA.

L’Agenzia quindi analizza la presenza del requisito oggettivo ai fini IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che costituiscono prestazioni di servizi imponibili le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte.

L’Agenzia ricorda che la sentenza la Corte di Giustizia UE 3 settembre 2015, Causa C-463/14, ha precisato che una prestazioni di servizi è imponibile quando esiste un nesso diretto fra le prestazioni ed il corrispettivo, ovvero che vi sia un rapporto sinallagmatico inteso come che il compenso ricevuto costituisca il controvalore del servizio prestato  "la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Di conseguenza, una prestazione è imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario".

La Cassazione nella Sentenza n. 20233 del 2018 è precisato che la prestazione di servizi è un'operazione soggetta a Iva anche se la stessa si esplichi in un semplice non fare o in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico “E questo perché la prestazione di servizi - pure in prospettiva unionale - è un'operazione soggetta a IVA anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere  e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico”.

Nell’ipotesi dell’accordo transattivo oggetto dell’interpello l’Agenzia ritiene integrato il requisito oggettivo per l'applicazione dell'Iva sussistendo il sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (rinuncia alle liti) da una parte e l'erogazione di una somma di denaro dall’altra.
 

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