Arte - Il diritto di seguito

È stato chiesto al Dipartimento di Consulenza Contrattuale e Legale e Contrattuale un breve approfondimento sul diritto di seguito.

Il diritto di seguito consiste nel diritto, in capo all’autore dell’opera d’arte figurativa e di manoscritti, a ricevere una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima effettuata dall’autore stesso. Viene comunemente chiamato dalla comunità internazionale “Droit de suite” perché fu riconosciuto per la prima volta in Francia nel 1920 con il fine di garantire una sorta di minimo indennizzo alle vedove e ai parenti degli artisti morti durante la prima guerra mondiale e venne introdotto all’interno della legge sul diritto d’autore francese solo nel 1957.

Nel 1928 durante la conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione di Berna, tenutasi a Roma, tale diritto fu introdotto nella suddetta Convenzione e a seguito della revisione di Bruxelles del 1948 fu inserito all’art. 14 ter che testualmente recita:“per quel che concerne le opere d’arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l’autore o i suoi eredi dopo la sua morte, le persone o le istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale, ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l’opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall’autore stesso“. Proseguendo nella lettura della norma possiamo osservare che, nell’ambito di applicazione del diritto di seguito vige il principio di reciprocità, ossia per poter essere applicato deve essere riconosciuto anche dalla legislazione nazionale del paese dell’autore dell’opera. Nei paesi europei venne riconosciuto nel 1921 dal Belgio,  nel 1965 dalla Germania, nel 1966 dal Portogallo, nel 1987 dalla Spagna, nel 1990 dalla Danimarca, nel 1993 dalla Grecia e nel 1995 dalla Finlandia e Svezia.

In Italia fu introdotto con la legge sul diritto d’autore, la n. 633/1941, e precisamente espresso negli artt. dal 144 al 155.  Tale diritto ha carattere patrimoniale sebbene non possa essere oggetto di alienazione o rinuncia, poiché il legislatore ha voluto tutelare l’autore evitando che egli arrivi a ignorare quale possa essere il valore futuro della sua opera e si spogli di ogni diritto su di essa. Nel settore delle opere d’arte figurative e dei manoscritti si parla infatti di “massima materialializzazione dell’opera” in quanto essa è un tutt’uno con il suo supporto, senza il quale non può circolare, ecco dunque che una volta effettuata la prima vendita da parte dell’autore stesso egli, spogliandosi completamente dell’opera si spoglierebbe anche del diritto di utilizzare il potenziale economico della suddetta il quale, senza il diritto di seguito, rimarrebbe in capo solo ed esclusivamente al proprietario dell’opera ma non al suo autore. Il riconoscimento del diritto di seguito da parte degli stati membri fu dichiarato facoltativo nella Convenzione di Berna e conseguentemente sorsero non pochi problemi nel mercato delle opere d’arte per quanto concerne la concorrenza intracomunitaria.  A livello europeo si tentò quindi di armonizzare la disciplina con la Direttiva 2001/84/CE, che ha trovato attuazione in Italia con il D.lgs. n.118 del 13/02/2006, la quale risolse solo in parte i problemi esistenti.

Ancora oggi si discute sull’applicazione di tale diritto al mercato primario cioè al mercato delle prime vendite dell’opera qualora queste siano effettuate con l’intermediazione di una galleria o di una casa d’asta. Infatti, ogni vendita successiva alla prima fatta dall’autore stesso, alla quale partecipi un operatore  professionale – galleria, casa d’aste, commerciante d’arte - comporta il pagamento del diritto di seguito da parte dell’operatore professionale alla Siae, la quale è incaricata a incassare il compenso derivante da tale diritto, per conto degli artisti anche se questi non sono associati alla SIAE che successivamente provvederà a girare all’autore dell’opera o ai suoi eredi il compenso incassato sgravato della quota a lei spettante per l’attività svolta.

Il diritto di seguito si applica anche alle opere anonime e pseudonimie, sempre che il prezzo di vendita dell’opera non sia inferiore a tre mila euro. Dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dalla sua morte. Non si applica alle vendite nel caso in cui il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima della vendita, la quale, per legge, si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salvo prova contraria fornita dal venditore e il prezzo non sia superiore a dieci mila euro.

Si consiglia di contattare lo Studio per maggiori approfondimenti.
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