Arte : Prelazione Artistica e Denuncia di trasferimento di Beni Culturali - Artt. 59, 60 e ss. del D.lgs. n. 42 del 2004

È stato chiesto al Dipartimento di Consulenza Contrattuale e Legale e Contrattuale una breve delucidazione in merito all’istituto della Prelazione Artistica, in particolare quali conseguenze comporta l’applicazione di questo istituto nella vendita di opere d’arte vincolate, quindi di beni culturali.

La disciplina generale del diritto di prelazione conferisce a colui che ne beneficia, il prelazionario, il diritto di essere preferito a ogni altro contraente, nel momento in cui il concedente intenda addivenire alla stipula di un determinato contratto. Il concedente rimane libero di scegliere se stipulare o meno il contratto con il prelazionario ma è obbligato a informarlo e nel momento in cui decida di contrarre è vincolato nella scelta del contraente. La prelazione può essere prevista direttamente dalla legge, prelazione legale, oppure essere volontaria, in tal caso è voluta dalle parti con un patto di prelazione, che può essere contenuto all’interno del contratto principale o previsto in un contratto specifico.

La prelazione artistica la troviamo disciplinata agli articoli 60, 61, e 62 del D.lgs. 42 del 2004. L’art. 60 riguarda l’acquisto in via di prelazione, l’art. 61 le condizioni della prelazione, l’art. 62 il procedimento per la prelazione. Degno di nota è l’art 59 del predetto decreto, contenente la necessaria la denuncia al Ministero, degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o limitatamente ai beni mobili anche la semplice detenzione di beni culturali. Il succitato articolo è di fondamentale importanza perché l’esercizio del diritto di prelazione è subordinato alla denuncia di trasferimento del bene culturale.

Nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene culturale, come pure nel caso in cui esso sia dato a titolo di pagamento, permutato o conferito in società, il Ministero, la Regione o altro Ente pubblico, hanno diritto di acquistarlo, in via di prelazione, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione; è proprio questo uno dei motivi per cui il proprietario e/o il detentore di un bene culturale deve denunciare al Ministero gli atti che, in tutto o in parte, trasferiscono a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione dei beni culturali, infatti, come sopra affermato, il diritto di Prelazione Artistica è subordinato alla denuncia di trasferimento, grazie alla quale viene garantita e controllata la circolazione dei beni culturali, assicurando così la loro tracciabilità.
 
Quali sono i termini per la denuncia al Ministero?
La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni :
  • dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
  • dall'erede, in caso di successione mortis causa, per il quale il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari. 
  • Per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’art. 623 del c.c. : “Comunicazione agli eredi e legatari: il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione (art.620 c.c.), comunica  l’esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce il nome e la residenza ”, salva la rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
A chi va presenta la denuncia?
- la denuncia va presentata al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i beni culturali.

Cosa deve contenere?
  • I dati identificativi delle parti, la loro sottoscrizione e quella dei loro rappresentanti legali.
  • I dati identificativi dei beni.
  • L’indicazione del luogo dove questi si trovano.
  • L’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento.
  • L’indicazione del domicilio in Italia delle parti, ai fini delle eventuali comunicazioni.
L’obbligo di denuncia, scatta, in base all’art. 59 per “Gli  atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali”.

Che accade se la denuncia risulta priva di alcune delle indicazioni di cui all’art. 59 D.lgs. 42 del 2004, sia stata omessa o presentata in ritardo?
Nel caso in cui la denuncia sia priva delle indicazioni sopra citate, che sono quelle stabilite dall’art. 59 del D.lgs. n. 42 del 2004 o presenti indicazioni incomplete o imprecise, si considera non avvenuta; inoltre all’art. 164 del D.lgs. 42/2004 – Violazione in atti giuridici – si stabilisce che le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I , della parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e delle modalità da esse prescritte, sono nulli.
Quando, invece, la denuncia è stata omessa, presentata in ritardo o incompleta la prelazione artistica è esercitabile nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha acquistato tutti gli elementi ai sensi dell’art. 59 comma 4 (Caso Beyeler. 1).  In luogo dell’atto di denuncia può essere inviato l’atto di rogito a condizione che esso presenti tutti i requisiti sopra elencati e disciplinati dall’art. 59 comma del d.lgs. 42 del 2004.

Non essendo, infatti, specificate le modalità formali con cui la denuncia deve essere redatta ed essendo pertanto libera la forma ove non diversamente stabilito, l’atto di rogito si ritiene possa equivalere alla trasmissione della “forma classica” della denuncia (cfr Sent. n. 6637 del Cons. di Stato sez. VI del 21 dicembre del 2012).

In base all’art. 60 il Ministero può esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto di beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, allo stesso prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento. Il Ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione, decidendo di trasferirne la facoltà all’ente interessato ma deve farlo nel termine di venti giorni dalla ricezione della denuncia (cfr art. 62 comma 3 D.lgs. 42/2004).

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine perentorio, ergo se non lo esercita decade dal diritto, di 60 giorni dalla data di recezione della denuncia e il dies a quo è fissato dalla data in cui il Soprintendente competente ha ricevuto la denuncia; si precisa che qualora la denuncia sia stata inviata direttamente al Ministero il dies a quo decorrerà dal momento in cui il Soprintendente ne abbia ricevuto effettiva conoscenza ( Cons. di St. sez. VI, 30 Settembre 2004, n. 6350). Entro i sessanta giorni il provvedimento di esercizio del diritto di prelazione deve essere NOTIFICATO all’acquirente e all’alienante. Il provvedimento di esercizio della prelazione deve anche essere MOTIVATO  (2) come gli altri atti amministrativi tranne quelli che ne siano espressamente esclusi. Di recente prevale l’orientamento che impone d’indicare nella motivazione ragioni ulteriori e specifiche rispetto a quelle presenti nell’atto di vincolo poste a fondamento della limitazione dell’autonomia contrattuale tra privati. In base all’art. 62 c. 1, D.lgs. 42 del 2004, il Soprintendente non appena riceve la denuncia di trasferimento deve dare immediata comunicazione all’ente del luogo in cui si trova il bene, affinché questi possa, entro il termine di venti giorni dalla denuncia, formulare al Ministero una proposta di prelazione (3), corredando la medesima della delibera dell’organo competente che deve indicare: a) a valere sul bilancio dell’ente, la copertura finanziaria della spesa, b) le specifiche finalità di valorizzazione del bene.
In pendenza del termine dei sessanta giorni è vietato all’alienante consegnare il bene, per evitare lo spossessamento del bene da parte del proprietario alienante e garantire il buon fine della prelazione. 
Il provvedimento di prelazione produce una serie di effetti diretti, uno dei più importante è il trasferimento della proprietà del bene dalla proprietà privata a quella pubblica e precisamente, se bene immobile, a quella del Demanio culturale ex art. 822 c.c., se bene mobile, a quella del patrimonio indisponibile; verranno, quindi, meno i diritti dei terzi costituiti sul bene che siano incompatibili con la nuova condizione giuridica del bene, come stabilito dall’ art. 823 c.c.  

1. Questo termine non era presente né nella legge Bottai, la n. 1089 del 1 giugno 1939, né nel T.U. l. 490 del 1999, quindi fino a prima dell’avvento del D.lgs. 42 del 2004 a fronte di una denuncia incompleta, omessa, tardiva, la P.A. poteva esercitare la prelazione in ogni tempo, dietro il pagamento del valore nominale a suo tempo dichiarato nell’atto traslativo. Il casus belli fu il famoso caso Beyeler, avente ad oggetto la vendita del quadro:  -Il giardiniere- di Van Gogh, avvenuta nel 1977, dove nella denuncia fu scritto, invece del nome dell’acquirente quello dell’intermediario. Pur sapendo il nome dell’acquirente, dal 1983, il ministero esercito la prelazione solo molti anni dopo, esattamente nel 1988, quando il proprietario decise di vendere l’opera a una società statunitense per 8,5 milioni di dollari. Il Ministero esercitò la Prelazione alle stesse condizioni che regolavano il contratto del 1977, pagò il valore alla data dell’acquisto 600 milioni di lire, realizzando un forte guadagno.  ( Cons. st. sez. VI 58/1991, Cass. Sez. Un. 228/1994, Corte Cost. 269/1995). Tutto questo potè accadere perché a fronte di una denuncia incompleta, era lecito in ogni caso l’esercizio sine die della prelazione, dietro il pagamento del valore nominale dichiarato nel negozio traslativo.  Il caso finì fino alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Sentenza della Grande Camera 5 Gennaio del 2000 che condannò l’Italia per violazione da parte della legge italiana del principio di legalità ex art. 1, del primo protocollo addizionale Convenzione per lesione “ del diritto di proprietà, in quanto, l’avere esercitato la prelazione a distanza di un notevole lasso di tempo, pur a fronte di una denuncia incompleta, ben dopo l’avvenuta acquisizione degli elementi al fine necessari, determinava una non giustificabile alterazione del giusto equilibrio tra l’interesse generale e la salvaguardia dei diritti dell’individuo.” Da questa vicenda nasce il termine dei centottanta giorni!

2. Art. 3 legge n. 241 del 1990; Cons. di Stato sez. VI, Sent.  n. 4337 del 27 Agosto 2014.

3. La prelazione artistica spetta allo Stato in via principale, gli enti locali possono esercitarla soltanto in via subordinata e residuale. Si parla in merito di Sub procedimento , interno a quello principale.



 
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