Cessione o Conferimento di Azienda: revisione del sistema sanzionatorio tributario

10/09/2024

Cessione o Conferimento di Azienda: revisione del sistema sanzionatorio tributario
A cura di Monica Secco

Revisione del sistema sanzionatorio tributario: nuove cause di esclusione sulla responsabilità solidale tributaria in caso di trasferimento o conferimento di azienda

L’attuazione della L. 111/2023 sul nuovo sistema sanzionatorio tributario interviene anche sulla cessione e conferimento di azienda, introducendo nuove cause di esclusione della responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di azienda rispetto alle pendenze fiscali del cedente o della conferente.

La nuova normativa, in vigore dal 29 giugno scorso, ha mantenuto inalterata l’impostazione generale dell’art. 14 del DLgs. 472/97, intervenendo sui casi di esclusione stabilendone un ampliamento. È stata infatti modificata la disciplina dei casi di esonero che ha esteso anche tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi le limitazioni sulla responsabilità solidale tributaria.

L’ art. 3, comma 1, lettera h), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (decreto Sanzioni), modifica il comma 5-bis, ora dispone che:
  • la disposizione sulla responsabilità solidale del cessionario non si applichi se la cessione avviene nell’ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019);
  • tale esclusione opera anche quando la cessione è effettuata, nei confronti di terzi, da una società controllata dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso o è assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che:
a) la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità;
b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.

Le nuove disposizioni, per effetto dell’ art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Ricordiamo che resta in vigore la disciplina prevista dal comma 1, secondo cui l’acquirente è responsabile in solido, fatta salva la previa escussione dell’alienante, ed entro i limiti del valore  del compendio aziendale oggetto di trasferimento – per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Resta inoltre in vigore, il comma 2, il quale prevede che obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. Tali uffici sono tenuti a rilasciare su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti: il certificato ha effetto liberatorio per l’acquirente, se negativo oppure non viene rilasciato entro 40 giorni dalla relativa domanda (comma 3).

I commi 4 e 5, stabiliscono inoltre che la responsabilità solidale tributaria del cessionario non è soggetta a limitazioni qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, nel caso di trasferimento effettuato entro 6 mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante.


 

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