Il Dipartimento di Difesa Tributaria, ha assistito una società appartenente ad un gruppo quotato sull’illegittimità delle contestazioni di abuso del diritto proposte dall’Agenzia solo negli atti di causa, e più precisamente nella costituzione in giudizio dell’Agenzia, e non formulate nell’avviso di accertamento.
Accogliendo le tesi della difesa sull’illegittimità di tale comportamento, la Commissione Tributaria, con sentenza passata in giudicato, ha respinto tutte le contestazioni formulate dall’Agenzia sulla presunta elusività dell’operazione ed attinenti all’abuso di diritto, ritenendo di ascrivere ad una normalità economica le operazioni esaminate. Ha inoltre accolto il ricorso presentato annullando l’atto impugnato ritenendo il comportamento dell’Agenzia illegittimo in quanto “presenta profili di eccesso di potere nell’esercizio discrezionale dell’attività amministrativa incentrati nella motivazione di cui è dotato, che si appalesa soltanto apparente e priva di fondamento”.