Abuso del diritto in operazioni finanziarie “pronti contro termine” con partner non residente

12/04/2016

I Professionisti del Dipartimento di Difesa Tributaria hanno assistito un’importante società di primaria rilevanza nazionale sia nella fase di accertamento che in quella del contenzioso tributario, sulla tematica delle operazioni finanziarie di pronti contro termine con partener non residente (cd. “dividend washing”), riqualificate dall’Agenzia nel presupposto dell’abuso del diritto in quanto comportanti arbitraggi fiscali internazionali indebiti sui “manifactured dividend”, ottenendo dalla Commissione Tributaria appositamente adita una sentenza vittoriosa e definitiva con acquiescenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La questione controversa riguardava i dividendi percepiti e le minusvalenze dedotte in vigenza di tali strumenti finanziari ai quali l’Ufficio disconosceva il trattamento di esenzione e di deducibilità assegnato dalla normativa fiscale con conseguente ripresa a tassazione.

La Commissione Tributaria chiamata al giudizio ha accolto integralmente le tesi formulate dalla difesa, rigettando tutte le motivazioni dell’Agenzia. In particolare la Commissione ha statuito che possono ravvisarsi profili di abuso del diritto solo laddove emergano prove concrete dell’ingerenza dell’acquirente sulla distribuzione dei dividendi e sull’ammontare del differenziale scambiato fra le parti. Solo l’intervento volontario nei flussi economici positivi e negativi che derivano in capo ai diversi soggetti dell’operazione vanifica la naturale funzione economica del contratto, ovvero la sua causa, la cui mancanza è rilevante ai fini dell’applicazione della normativa sull’abuso del diritto.  Nei casi in cui invece la sequenza dei flussi dare/avere conseguenti le operazioni finanziarie si svolgano senza alcuna alterazione di controllo, indice questo di una diversa distorsione della causa contrattuale, si tratta di normali operazioni finanziarie nella quale è insita una predominata struttura di sequenze di flussi che il legislatore tributario ha appositamente regolato in modo apposito. Tale normativa fiscale non è di vantaggio, ma è la legislazione semplicemente appropriata allo strumento finanziario per scelta legislativa.
 

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