Contenzioso in tema di cumulabilità delle sanzioni per omessa effettuazione ed omesso versamento di ritenute - affermazione dei principi di unicità della sanzione e del cumulo giuridico

18/02/2015

I professionisti del Dipartimento di Difesa Tributaria hanno assistito con successo una società ottenendo una pronuncia favorevole che costituisce uno dei primi precedenti nella materia oggetto del contenzioso.

La vicenda origina dall’emissione di un atto di irrogazione delle sanzioni con cui l’Amministrazione Finanziaria ha applicato la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 (pari al 30%) per l’omesso versamento di ritenute relative ad operazioni di pronti contro termine effettuate da una società specializzata nella gestione di investimenti nell’ambito di un contratto di ‘Mandato di Gestione Individuale di Portafogli di Investimento per Conto Terzi.

Con riferimento alla medesima violazione, l’Ufficio aveva già notificato un avviso di accertamento con contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni a titolo di  omessa effettuazione delle ritenute alla fonte ex art. 14 dello stesso D.Lgs n. 471/1997 (pari al 20%), oltre che per infedele dichiarazione del sostituto d’imposta.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate non solo ha cumulato la sanzione per omesso versamento di ritenute con quella prevista per la mancata effettuazione delle ritenute, ma ha anche emesso due atti diversi (avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni, prima; atto di irrogazione delle sanzioni, poi) con riferimento alla medesima violazione, così negando le regole del procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Nella articolata difesa predisposta nell’interesse della società ricorrente, i professionisti del Dipartimento si sono soffermati su diversi punti; quello che rileva maggiormente è l’aspetto sanzionatorio, laddove è stata affermata l’illegittimità del cumulo tra la sanzione del 20% (omessa effettuazione di ritenute ex art. 14, D.Lgs. 471/97, già irrogata con il precedente avviso di accertamento) e quella del 30% (omesso versamento ex art. 13 stesso D.Lgs.); ciò per il fatto che è la stessa lettera dell’art. 13 a correlare la sanzione all’omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione: in mancanza di tale presupposto la sanzione si presenta illegittima.
Sempre in tema di sanzione è stata contestata la grave violazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni: poiché le violazioni contestate erano contenute nell’avviso di accertamento già emesso, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 472/97 tutte le sanzioni relative a tali violazioni devono essere irrogate con atto contestuale a detto avviso di accertamento, di modo da garantire l’unicità della sanzione e l’applicazione del cumulo giuridico.

La Commissione Tributaria adita ha accolto il ricorso della società, condividendone tutti i motivi.
In particolare, ha ritenuto inapplicabile la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per il fatto che la cumulabilità applicata dall’Ufficio non è automatica, ma presuppone sempre l’accertamento del requisito dell’omesso versamento di somme risultanti dalle dichiarazioni, assente nel caso concreto.
I giudici non hanno mancato di censurare il comportamento dell’Agenzia che ha violato palesemente non solo il procedimento di irrogazione delle sanzioni, ma anche i principi del concorso e della sanzione unica in virtù del cumulo giuridico delle sanzioni; censura che ha giustificato una esemplare e consistente condanna  alle spese dell’Ufficio.

La vicenda seguita dal Dipartimento di Difesa Tributaria si presenta degna di nota per il fatto che i giudici abbiano attentamente motivato in tema di sanzioni, censurando la violazione dei principi dell’unicità della sanzione e del cumulo giuridico previsti dall’ordinamento; la pronuncia in tema di cumulabilità di sanzioni sulle ritenute costituisce ad oggi un precedente significativo.

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