Presunzione di evasione e raddoppio dei termini di accertamento per gli investimenti detenuti in paesi a fiscalità privilegiata - omessa compilazione del quadro RW

14/01/2015

Il Dipartimento Difesa Tributaria ha efficacemente assistito un Cliente dello Studio nel contenzioso instaurato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che, in seguito ad un accesso della Guardia di Finanza, ha ripreso a tassazione le disponibilità finanziarie detenute in un paese a fiscalità privilegiata di cui era stata omessa la dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione, irrogando le conseguenti sanzioni.

Gli atti impugnati, avviso di accertamento e atto di contestazione di sanzioni, sono stati emessi in applicazione della disposizione di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009, che contiene una presunzione di evasione con riferimento agli investimenti effettuati in paesi a fiscalità privilegiata di cui sia stata omessa la dichiarazione, assistita dal raddoppio dei termini per la notifica dei relativi avvisi di accertamento e atti di contestazione delle sanzioni. Usufruendo del predetto raddoppio dei termini accertativi, l’Agenzia delle Entrate ha potuto notificare nel dicembre 2012 gli atti di recupero relativi al periodo d’imposta 2003, dai cui termini sarebbe diversamente decaduta il 31.12.2008.

I professionisti del dipartimento hanno denunciato l’illegittimità degli atti sia per ragioni procedurali che di merito, che i Giudici hanno singolarmente esaminato e totalmente condiviso.

La tesi di ordine procedurale sostenuta con particolare fermezza, poi accolta dalla Commissione Tributaria, è stata quella per cui la disposizione su cui si fondavano gli atti impugnati (art. 12 del DL 78/09) presenta una inequivocabile natura sostanziale che ne preclude l’applicazione ad annualità d’imposta antecedenti la propria entrata in vigore. Contrariamente alla teoria procedurale portata avanti dall’Ufficio, poiché la norma prevede un meccanismo presuntivo, la stessa incide sulla ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente, e così come ogni altra disposizione sulla prova deve ritenersi sostanziale e pertanto irretroattiva.
In accordo con la tesi di parte ricorrente, la Commissione ha dichiarato la nullità di entrambi gli atti impugnati, in quanto emessi in base ad una normativa inapplicabile ai fatti oggetto di causa.

Quanto al merito della questione, nel caso particolare si trattava di investimenti detenuti in Lussemburgo, paese che con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16.12.2014 è definitivamente uscito dalla c.d. black list disciplinata dal D.M. 21.11.2001, ma che all’epoca dei fatti era territorio a fiscalità privilegiata con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge del 31.07.1929. Ai fini dell’applicazione della presunzione di evasione ai capitali allocati in paesi a fiscalità privilegiata, e con particolare riferimento a quei paesi in cui tale prerogativa è circoscritta solo ad alcune forme societarie come nel caso di specie, all’Ufficio non basta, e non è bastato, affermare che gli investimenti fossero detenuti in un determinato paese, ma era necessario dimostrare che gli stessi fossero riconducibili ad un soggetto giuridico in possesso dei requisiti propri di una tale forma societaria. Sul punto si è ritenuto che tale dimostrazione non fosse stata fornita dall’Ufficio.

I professionisti del dipartimento, nell’ipotesi in cui le precedenti tesi non venissero condivise, hanno altresì provveduto a produrre la documentazione idonea a vincere la presunzione di evasione a carico del contribuente; nella fattispecie si è trattato dei bilanci delle società in cui erano stati effettuati gli investimenti che dimostravano che le stesse erano sempre state infruttifere e non avevano distribuito utili assoggettabili a tassazione.

Anche con riferimento al merito della controversia, la Commissione Tributaria investita della causa ha condiviso quanto affermato dalla difesa, ritenendo che l’Ufficio non ha fornito la prova che gli investimenti fossero detenuti in una società riconducibile al modello della holding del ’29, facendo venire meno lo stesso presupposto di applicazione della presunzione coincidente con l’ambito territoriale a fiscalità privilegiata. Anche per tali ragioni entrambi gli atti impugnati sono stati annullati.
 

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