Contratto di “nolo a caldo”- trattamento Iva

Nell’ambito della consulenza continuativa, è stato chiesto al Dipartimento di Compliance Amministrativa Societaria di chiarire il trattamento Iva del contratto di “nolo a caldo” per comprendere se a questa tipologia di contratto si può applicare il regime del Reverse charge come disciplinato per il subappalto.
 
In conformità a quanto disposto dal sesto comma, lettera a)  dell’art. 17, del D.p.r. 633/72 è prevista l’estensione dell’applicazione del meccanismo dell'inversione contabile “alle prestazioni di  servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 ha inoltre precisato che i soggetti destinatari del reverse charge, devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile. La circolare da ultimo citata, ha, stabilito che devono intendersi rese nel  comparto dell’edilizia le prestazioni, dipendenti da subappalti, riconducibili alle attività elencate nella sezione F (“costruzioni”) della tabella di classificazione  delle attività economiche ATECOFIN (2004).
Con la Risoluzione n. 205 del 03/08/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’Iva in caso di “nolo a caldo” specificando che il contratto rientra nella sezione “F” della tabella ATECOFIN poiché riconducibili alle attività classificate con i seguenti codici:
  • 45.25.0 altri lavori di costruzione, tra i quali rientrano il noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro con montaggio e smontaggio;
  • 45.50.0 noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili, con operatore, tra i quali rientrano il noleggio di gru, macchine movimento terra, macchine per il pompaggio del calcestruzzo, etc..
In particolare, con riferimento ai contratti di “nolo a caldo”, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno chiarire che “se il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di “mero esecutore” materiale delle direttive del committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici del contratto d’appalto, e cioè l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse charge. Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi, da un’obbligazione di risultato, dall’assenza del vincolo di subordinazione, dall’organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, si ritiene che torni applicabile il meccanismo del reverse-charge”.
 
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