Operazioni “Black list” con rappresentate fiscale

Nell’ambito della consulenza continuativa, è stato chiesto al Dipartimento di Compliance Amministrativa Societaria una consulenza in merito al regime da applicare nel caso di vendita effettuata ad una società italiana con Partita Iva lussemburghese. Nel caso specifico, si doveva consegnare la merce presso un deposito della società in Lussemburgo e, visto che il Lussemburgo è incluso fra i Paesi “Black list, ci è stato chiesto se tale operazione doveva rientrare o meno nell’apposito regime “Black list”.
 
Il soggetto italiano non deve predisporre la comunicazione “Black list” se acquista da un rappresentante fiscale che risiede in un Paese “Black list” quando la società rappresentata ha la residenza in un Paese che non è nella “Black list”.

La Partita Iva lussemburghese rileva infatti solo ai fini degli obblighi Iva per i quali non è necessario che il cliente abbia la sede legale o effettiva in Lussemburgo. L’operazione non deve essere segnalata nella comunicazione “Black list” in quanto il cliente è un soggetto italiano. Ciò si desume indirettamente dalle circolari 53/E del 2010 e 2/E del 2011, nella quale, con riferimento alle operazioni poste in essere con un rappresentante fiscale, si afferma che “sono escluse dall’adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella “Black list”, qualora l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la controparte dell’operazione - non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori”.
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