Iva indetraibile – onere accessorio o costo generale

Nell’ambito della consulenza continuativa, è stato chiesto al Dipartimento di Compliance Amministrativa Societaria di chiarire il trattamento contabile dell’Iva indetraibile.
 
L’Iva indetraibile può rappresentare, a seconda dei casi, un onere accessorio rispetto al costo del ben o del servizio o un costo generale.
L’Iva indetraibile rappresenta un onere accessorio che va imputato in aumento del costo del bene o del servizio a cui si riferisce, nelle seguenti ipotesi:
·         Iva oggettivamene indetraibile, cioè, Iva relativa all’acquisto o all’importazione di specifici beni o servizi la cui imposta è indetraibile per legge;
  • Iva indetraibile in via specifica. E’ il caso dell’impresa che non svolge normalmente un’attività esente, ma pone in essere una specifica operazione esente. Ci si riferisce, allora, all’Iva relativa all’acquisto o alla importazione di beni o servizi necessari per porre in essere tale specifica operazione;
  • Iva indetraibile in seguito all’esercizio dell’opzione alla dispensa dagli adempimenti prevista dall’art. 36 bis D.P.R.633/72.  I contribuenti che pongono in essere solamente operazioni esenti possono optare per la dispensa dagli adempimenti Iva e in questa ipotesi non possono detrarre l’Iva eventualmente pagata sugli acquisti e sulle importazioni.
L’Iva indetraibile rappresenta invece un costo generale nelle ipotesi di Iva indetraibile da “pro-rata”; qualora infatti l’Iva indetraibile derivi dall'applicazione del “pro-rata” di detraibilità totale o parziale ai sensi degli artt. 19, co.5, e 19-bis del DPR n.633/72, secondo l’ADC di Milano il relativo onere costituisce, ai fini fiscali, una spesa generale deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza ai sensi dell'art. 109 del Tuir. Ciò in quanto si tratta di un onere accessorio collegato all’intera gestione aziendale e non riferibile alle singole operazioni d'acquisto. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.9/869 del 1980, ha confermato tale interpretazione affermando che in presenza di operazioni esenti l’Iva indetraibile non può essere considerata come un costo afferente le singole operazioni di acquisto visto che l’indetraibilità è determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere dall'impresa nel corso dell'esercizio. Infatti, ciò che determina l'indetraibilità non è né la natura del singolo bene acquistato, né quella della singola operazione, bensì una caratteristica della situazione generale della azienda derivante dalla presenza sia di attività assoggettate ad Iva, sia di attività esenti ai fini dell’Iva. Ne consegue, pertanto, che tale onere deve essere considerato costo generale che va dedotto nell'esercizio di competenza.
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