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Difesa tributaria - Art. 169 della bozza del “Decreto Rilancio” - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali previsti per l’emergenza epidemiologica nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione
Difesa tributaria - Art. 169 della bozza del “Decreto Rilancio” - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali previsti per l’emergenza epidemiologica nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione
19/05/2020
A cura del
Dipartimento Difesa tributaria
L’articolo 169 della bozza del “Decreto Rilancio” dovrebbe risolvere l’incertezza che si è creata con riferimento alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali previsti per l’emergenza epidemiologica nell’ambito del procedimento con adesione.
Ricordiamo che gli articoli 67 e 83 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18), recante “
Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
, è stata prevista la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici degli enti impositori nonché la sospensione dei termini processuali. In particolare, il comma 1 dell’art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha previsto che: “
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il successivo art. 83, comma 2, del citato decreto, invece, nel prevedere la sospensione dei termini processuali di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (con l’articolo 36 del D.L. 08 aprile 2020, n. 23, il termine del 15 aprile è stato prorogato all’11 maggio 2020), ha testualmente stabilito: “
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”
.
Orbene, a seguito dei suddetti interventi legislativi, è sorta la problematica se anche all’accertamento con adesione, quale istituto deflattivo, si applichi la sospensione dei termini processuali, così come disciplinata dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020.
L’Agenzia delle Entrate nelle Circolare del 6 maggio 2020 n. 11 ha confermato il suo orientamento espresso già nelle precedenti del 23 marzo 2020 n. 6 e 3 aprile 2020 n. 8, precisando che qualora il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione, i termini per l’impugnazione dell’atto ricevuto saranno sospesi per un periodo di 90 giorni, secondo quanto previsto con l’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 218/97, al quale andranno sommati i giorni del periodo di sospensione dei termini processuali introdotto con l’art. 83 del DL 18/2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto.
Pur se degna di pregio l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di considerare la cumulabilità dei due termini di sospensione, essa si scontra con l’orientamento giurisprudenziale che si era formato sulla cumulabilità della sospensione prevista dall’accertamento con adesione e quello della sospensione feriale dei termini.
In tale contesto veniva negata la cumulabilità dei due termini di sospensione in considerazione della natura “amministrativa” dell’accertamento con adesione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, essendo il termine di 90 giorni finalizzato ad attuare il contraddittorio con l’amministrazione prima dell’inizio della fase processuale, si doveva escludere l’applicazione della sospensione feriale a tale termine. L’inapplicabilità veniva ricondotta alla diversa natura amministrativa del termine di 90 giorni dell’adesione e alla circostanza che la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 della L. 742/69 è limitata ai termini processuali. Per dirimere la questione, è dovuto intervenire il legislatore con l’art. 7-quater comma 18 del DL n. 193/2016, che ha sancito, mediante interpretazione autentica, che la sospensione da istanza di adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini.
In tale contesto non si può quindi escludere il rischio che un giudice, condividendo l’orientamento giurisprudenziale richiamato e valorizzando la natura “amministrativa” del termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, possa dichiarare tardivo il ricorso presentato nel termine lungo determinato a seguito della sospensione prevista con l’art. 83 del DL 18/2020, anche seguendo l’interpretazione fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Infatti, ricordiamo che l’eccezione di tardività della presentazione del ricorso, è sollevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio e ciò lascia il contribuente esposto a tale rischio fino in Cassazione.
Il problema dovrebbe essere superato a livello legislativo se verrà confermata la disposizione inserita nella bozza del “DL Rilancio”, ove all
’art. 169
una specifica disposizione normativa riconosce, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, il cumulo della sospensione del termine di impugnazione per il periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e la sospensione prevista dall’art. 83 del DL 18/2020.
L’articolo in commento infatti prevede: “
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione
”.
La Relazione illustrativa chiarisce la natura interpretativa di tale previsione che viene inserita per garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento.
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