Divisione ereditaria seguita da scissione asimmetrica - risposta all’Interpello n. 555/2021 dell’Agenzia delle Entrate

02/09/2021

di Amedeo Cesaro

Con la risposta all’Interpello n. 555 del 25.8.2021, l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto come “operazioni fisiologiche” le operazioni di divisione del compendio ereditario e quella di ulteriore divisione del patrimonio della comune società degli eredi-soci tramite una scissione parziale asimmetrica. Tuttavia, a detta dell’Agenzia, la riorganizzazione non deve essere finalizzata alla sola assegnazione dei beni con creazione di società contenitore senza alcuna operatività.

I fatti

In data 25.8.2021 l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello n. 555, ha risolto un quesito presentato dall’istante, il quale richiedeva all’Amministrazione Finanziaria una valutazione antiabuso ex art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 in merito ad una divisione ereditaria seguita da scissione parziale asimmetrica non proporzionale.

Preliminarmente si fa presente che, come precisato nell’istanza, sino all’anno 2016 la società Alfa S.r.l. – che è una società esercente attività agricola ed immobiliare – era interamente detenuta dalla signora M. A seguito del decesso, per effetto della successione, la partecipazione in Alfa S.r.l. è stata trasferita come un'unica quota indivisa ai tre figli A, B e C, insieme ad altri ulteriori immobili detenuti direttamente dal de cuius e ad una partecipazione in Delta S.r.l..

A seguito dei dissidi fra gli eredi, della diversa propensione imprenditoriale di ciascuno di essi e dalla residenza all’estero di C, i tre fratelli hanno progettato un’operazione di divisione globale del patrimonio ereditato. L’obiettivo perseguito dagli istanti è quello di sciogliere la comunione ereditaria e, nel contempo, valorizzare al meglio le attitudini imprenditoriali di ciascuno dei fratelli. La realizzazione di tali obbiettivi verrebbe perseguita attraverso un complesso processo di riorganizzazione caratterizzato dalle seguenti fasi:

1)    Primo obiettivo: scioglimento e divisione del compendio ereditario. Al fine di sciogliere e suddividere il compendio ereditario facente capo ai tre fratelli, gli eredi hanno pensato di attribuire:
  • ad A il 51,50% delle quote di Alfa S.r.l. ed il credito unipersonale vantato dal de cuius verso la stessa Alfa S.r.l.;
  • a B il 48,50% delle quote di Alfa S.r.l., il 100% delle quote di Delta S.r.l. e degli immobili;
  • a C un appartamento, dei negozi e degli uffici che saranno locati a terzi.
Essendo C residente all’estero e non avendo particolari interessi imprenditoriali, i tre fratelli hanno congiuntamente stabilito di escludere C dalla compagine sociale di Alfa S.r.l..
Inoltre, stante il maggior valore economico dei beni assegnati a B a seguito della divisione ereditaria, quest’ultimo dovrà effettuare un conguaglio in denaro in favore di C, finalizzato a garantire un analogo valore economico delle quote ricevute dai tre fratelli.

2)    Secondo obiettivo: valorizzazione delle attitudini imprenditoriali dei fratelli. Dopo la preliminare fuoriuscita dalla compagine sociale di Alfa S.r.l. di C, i fratelli intendono valorizzare al meglio le attitudini imprenditoriali di A e B, ovverosia degli unici due fratelli interessati a proseguire un’attività imprenditoriale e unici soci di Alfa S.r.l.. Al fine di ottenere ciò, è stata ipotizzata una scissione parziale asimmetrica di Alfa S.r.l., attribuendo il ramo immobiliare alla newco Beta S.r.l. – che sarà interamente partecipata da A – e facendo permanere gli asset relativi all’attività agricola nella stessa scissa Alfa S.r.l. – che sarà interamente partecipata da B.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Ad avviso dell’Agenzia, le operazioni di scioglimento e divisione della comunione ereditaria e quella di scissione parziale asimmetrica di Alfa S.r.l. sono da considerarsi come «operazioni fisiologiche finalizzate a consentire lo scioglimento del socio C dal vincolo della comunione indivisa in società cui non ha interesse partecipare, ed ai soci A e B la prosecuzione autonoma delle attività di impresa più congeniali» e pertanto lecite fiscalmente. Nella sua risposta, tuttavia, la Agenzia tiene a precisare che le operazioni «non devono rientrare in un più complesso disegno unitario finalizzato alla successiva rivendita o donazione delle quote societarie (…) con l’esclusivo fine di trasformare le eventuali plusvalenze realizzabili sui beni di primo grado (immobili) in capital gains sui beni di secondo grado (quote di partecipazione), in aggiramento delle norme che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell’ambito del reddito d’impresa».
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, pertanto, la riorganizzazione aziendale prospettata è lecita ai fini fiscali purché non sia volta alla mera assegnazione dei beni della società scissa, della società beneficiaria (…) ai rispettivi soci (…), attraverso la creazione di mere società “contenitore” che non siano contraddistinte da alcuna operatività. Difatti, continua ancora l’Agenzia, anche nel caso in cui una sola delle società risultanti dalla divisione e scissione fosse o verrebbe privata dell’operatività, l’operazione si tradurrebbe in «un’attribuzione al singolo socio di immobili ad uso diretto per il tramite dello schermo societario». Il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile «nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base del valore normale dei cespiti, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c) del TUIR».

A ben vedere, tuttavia, come segnalato nei primi commenti dottrinali alla risposta sin qui analizzata, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello sembrerebbe mischiare due aspetti in realtà distinti e differenti l’uno dall’altro, ossia: lo “scorporo dei beni” e la “cessione di partecipazioni”. In caso di “scorporo di beni”, e quindi nel caso in cui una società ponesse in essere una scissione asimmetrica al fine di scorporare dei beni per attribuirli ad una beneficiaria che si limita a concedere gli stessi in uso all’unico socio (e che quindi non li impiega nella propria attività economica), per certi versi è comprensibile il giudizio di abuso del diritto seppur, in realtà, esistano già nell’ordinamento tributario degli strumenti che “colpiscono” tali situazioni, ad esempio la disciplina relativa alle società di comodo; viceversa, in caso di “cessione di partecipazioni” a seguito di una scissione asimmetrica possono essere sollevate talune perplessità in merito all’abuso.  Difatti si fa presente che, già in passato, in numerose pronunce la stessa Agenzia aveva valutato non abusivi casi in cui le operazioni prevedevano la cessione di partecipazioni a valle di scissioni proporzionali e non, quando il patrimonio scorporato sottostante alle partecipazioni cedute era di tipo aziendale.
 

Pubblicazioni/Eventi Directory:  Company Law e Operazioni straordinarie Pubblicazioni Amedeo Cesaro

Condividi su: linkedin share facebook share twitter share
Sigla.com - Internet Partner