Fallimento: limiti alla compensazione tra crediti e debiti verso la fallita

Di recente è fallita l’azienda che ci curava la logistica. Una società del nostro gruppo (abbiamo un holding, che controlla al 100% tre società operative) ha un credito verso la fallita, a cui aveva affittato un capannone, maggiore del debito per i servizi di logistica. Altre due società hanno invece solo il debito per questi servizi. La mia domanda è la seguente: 1) la società che ha sia il credito sia il debito può compensare le partite? Residuerebbe comunque un credito a nostro favore; 2) questo credito residuo può essere utilizzato in compensazione con i debiti delle altre controllate?

Rispondiamo per gradi: bisogna verificare, anzitutto, se i rispettivi crediti sono sorti prima o dopo il fallimento.
Dalla sua domanda supponiamo di sì, a parte i canoni locativi maturati da una delle società del vostro gruppo, che probabilmente saranno in parte ante fallimento ed in parte successivi (dovremmo anche capire, per rispondere compiutamente, se il capannone vi è stato già restituito o se il curatore intenda utilizzarlo in futuro).

I crediti per canoni locativi ante fallimento, vantati dalla prima società, si compensano senza problemi (come previsto dall’art.56 comma 1 della Legge Fallimentare) con i debiti ante fallimento per servizi logistici.
Ovviamente i crediti per eventuali canoni locativi post fallimento non sono affatto persi, perché si tratta di crediti prededucibili, ossia da pagarsi prima di tutti quelli sorti prima del fallimento (compresi quelli dei dipendenti, per intenderci). E quindi, se la società fallita ha degli attivi decenti (compresi i crediti per servizi di logistica impagati, come nel vostro caso), l’incasso dei canoni post fallimento non dovrebbe dare problemi.

Veniamo quindi alla seconda domanda: la risposta purtroppo è negativa. Questo anzitutto perché la compensazione interviene quando crediti e debiti sono vantati tra gli stessi due soggetti (e quindi le altre due società non ne beneficerebbero in automatico). Dalla sua domanda deduciamo poi che la società creditrice del vostro Gruppo non ha mai ceduto il suo credito alle società debitrici. E, se lo facesse ora, non potrebbe utilizzarlo ora per la compensazione, perché questa sarebbe impedita dal comma 2 dell’art.56 predetto (il tema è a dir la verità piuttosto discusso, ma la tesi dominante è quella esposta). Quindi non resta che compensare le posizioni per la società che è anche creditrice e rassegnarsi a far pagare le due società debitrici.
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