Gruppi familiari: sì al “realizzo controllato” anche con azioni proprie

26/10/2020

Gruppi familiari: sì al “realizzo controllato” anche con azioni proprie
Su We Wealth il nostro Matteo Tambalo ha trattato dell’applicabilità, nel caso di conferimento di partecipazioni, del regime del “realizzo controllato” (art. 177 co. 2 Tuir) in caso di possesso di azioni proprie da parte della società oggetto di scambio.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 135/2020, ha precisato che per il conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato” (art. 177 co. 2 Tuir), il possesso di azioni proprie da parte della società oggetto di scambio,  non rileva ai fini della verifica dell’acquisto del controllo di diritto da parte della società conferitaria. Viene anche osservato che i voti sospesi riferibili alle azioni proprie nelle s.p.a. che non ricorrono al mercato del capitale di rischio – quale quella di specie – sono da conteggiarsi (Cass. 23950/2018) nel quorum deliberativo (e non vanno scomputati dal denominatore del rapporto del calcolo del “controllo di diritto”).

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