Il beneficiario effettivo nelle Convenzioni internazionali: alcuni recenti casi affrontati dalla giurisprudenza straniera

01/03/2009

di Alberto Righini

Nell’ambito del diritto internazionale, ai fini convenzionali, l’identificazione del beneficiario effettivo non è semplice e soprattutto univoca sul piano applicativo. L’assenza di una specifica definizione del sintagma nel Modello OCSE ed al tempo stesso l’insufficiente approfondimento offerto dal Commentario lasciano ampi margini di incertezza. Al di fuori dei casi esplicitamente previsti che stabiliscono chi non è un beneficiario effettivo (agenti, fiduciari ed intermediari),l’individuazione deve seguire un approccio sostanzialistico che indaghi quindi il singolo caso. In tale contesto, un contributo determinante per la definizione del concetto è individuato nella giurisprudenza delle varie Corti straniere. Nel presente articolo si esaminano alcuni dei più recenti casi analizzati. Trattasi del caso Prévost Car, in cui una Corte canadese verifica la posizione di beneficiario effettivo in capo ad una sub holding di partecipazioni olandese che percepisce dividendi dalla controllata residente in Canada; del caso Indo food, in cui le Corti del Regno unito esaminano, in due differenti gradi di giudizio, la posizione del beneficiario in capo ad una New-co olandese, in uno schema di pianificazione fiscale per la gestione di un flusso di interessi origi-nati da un prestito obbligazionario che coinvolge soggetti residenti in Indonesia e nel Regno Unito e del caso della Bank of Scotland in cui le Corti francesi, sempre in due gradi di giudizio, intervengono sulla qualifica del beneficiario effettivo nel caso di riscossione dei dividendi di una società francese da parte dell’usufruttuario, una banca inglese, in luogo del socio americano.

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