Violazione dell'obbligo di istituzione del collegio sindacale nelle società di capitali. Conseguenze ed effetti

01/01/2010

di Alberto Righini

La violazione dell’obbligo di nominare il collegio sindacale nelle società di capitali, ovviamente laddove obbligatorio, costituisce una circostanza eccezionale ma non certo rara nel nostro sistema. Indagini non recentissime ,ma si ritiene ancora attuali ed utili per dare un’idea del fenomeno, accertano che in Italia le Società per azioni prive di un organo di controllo sono circa 4000. Lo stesso problema, denunziato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti, si pone anche per le Società a responsabilità limitata ed in particolare per quelle che avendo superato i parametri dimensionali di cui all’art. 2435-bisc.c., o che sono dotate di capitale sociale pari a quello delle S.p.a., non nominano il collegio sindacale. A queste situazioni, che se perpetrate certamente arrecano un danno al sistema nel suo complesso, l’ordinamento correla gravose conseguenze. Nei paragrafi che seguono vedremo infatti che l’omissione dispiega effetti sia in capo alla società (scioglimento), che in capo ai suoi organi (responsabilità degli amministratori), nonché ́ nei suoi atti (annullabilità delle delibere). Per limitare tutto ciò`, ma soprattutto per scoraggiare le condotte omissive, forse sarebbe sufficiente una maggiore consapevolezza di questi effetti da parte degli attori in gioco (soci amministratori). Pertanto la strada da seguire dovrebbe essere quella della maggiore cultura in tal senso, se non quella, come sostenuto da alcuni, dell’esplicito intervento normativo che tipizza l’ipotesi (dell’omissione) e la sanziona.

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