Il sequestro conservativo durante il fallimento

01/09/2000

di Antonio Righini

Si tratta di un provvedimento autorizzato dal Giudice e destinato a preservare un diritto, per lo più beni immobili, in attesa della definizione del processo.

In una società economica informata al principio della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), la tutela preventiva del credito si fonda essenzialmente sulle garanzie personali e/o reali che il creditore ottiene dal debitore al momento della conclusione di un contratto.
Ed allora, quando il debitore non adempie alle proprie obbligazioni, e vi è un suo riconoscimento di debito (art. 1988 c.c.) cosa può fare il creditore per ottenere in tempi brevi il soddisfacimento del proprio credito, se non richiedere il sequestro conservativo dei beni, magari di immobili, per poi procedere alla loro vendita? 
Di sicuro questa è la soluzione da adottare e da consigliare, tuttavia è interessante notare come sopra il creditore penda la spada di Damocle del possibile fallimento del debitore sequestratario con tutte le conseguenze del caso, Ritengo quindi che discorrere intorno alle misure cautelari nel fallimento o, in generale nelle procedure concorsuali, sia importante ed utile per ogni singolo libero professionista.  
Segue

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