In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L.F.

21/04/2023

In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L.F.
 



Il nostro Giorgio Aschieri commenta, su ALL IN Giuridica di SEAC, la recente Sentenza (14 aprile 2023, n. 10046) della Suprema Corte in relazione alla sorte del contratto di agenzia (che difetta di una specifica disciplina nell'ambito dei rapporti pendenti) in conseguenza del fallimento del preponente, soffermandosi inoltre sulla ammissibilità allo stato passivo dei crediti di natura indennitaria spettanti all'agente.



Leggi l'approfondimento su ALL IN Giuridica

Pubblicazioni/Eventi Directory:  Pubblicazioni Giorgio AschieriRistrutturazioni e Assistenza nella Crisi d’Impresa

Condividi su: linkedin share facebook share twitter share
Sigla.com - Internet Partner