La competenza del tribunale delle imprese sull’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria

11/03/2025

La competenza del tribunale delle imprese sull’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria

ll nostro Giorgio Aschieri commenta, su ALL IN Giuridica di SEAC, la Sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 26 febbraio 2025, n. 5089.

La Corte di Cassazione affronta il tema della competenza del tribunale delle imprese che può ricavarsi, per i rapporti che non siano interni alla società e che coinvolgano terzi, dalla causa petendi della domanda proposta: nel caso dell'azione revocatoria di atti di scissione societaria, l'atto scissorio viene in discorso per il pregiudizio che arreca alla garanzia patrimoniale del creditore, nel concorso delle condizioni soggettive contemplate dall'art. 2901 c.c., qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario.
 

Ecco i punti principali:

Competenza del tribunale delle imprese:
  • La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
  • La competenza si basa sulla causa petendi della domanda, che coinvolge un atto societario pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore.
Caso specifico:
  • Il Tribunale di Parma ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso la questione al Tribunale di Bologna.
  • Il Tribunale di Bologna ha richiesto un regolamento di competenza d'ufficio, rimettendo la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Decisione della Corte di Cassazione:
  • La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Parma per le domande revocatorie proposte in pendenza delle procedure concorsuali.
  • La competenza del tribunale fallimentare prevale su quella del tribunale delle imprese.
Principi di diritto enunciati:
  • L'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
  • L'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell'atto di scissione societaria è di competenza del tribunale fallimentare.

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