La CTR della Lombardia sposa una lettura sostanzialista del concetto di “beneficiario effettivo”

13/04/2022

La CTR della Lombardia sposa una lettura sostanzialista del concetto di “beneficiario effettivo”
A cura di Chiara Chirico

Due rilevanti principi vengono affermati dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 295/11/22 del 3 febbraio 2022 attorno al concetto di beneficiario effettivo ai fini della esenzione dalla applicazione della ritenuta su interessi.
  • In primo luogo, se è vero che è beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto chi riceve i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, la presenza di un intermediario (o di una società veicolo) non esclude in radice la possibilità di riconoscere l'esenzione impositiva se ricorrono tutti i requisiti di legge, allineandosi in questo modo a quanto già affermato dalla Corte di Giustizia UE con le note sentenze c.d. “danesi”.
 
  • In secondo luogo, non vi sarebbe alcun motivo per distinguere l'ambito applicativo dell’esenzione di cui all’art. 26, comma 5-bis, da quello dell'art. 26-quater del DPR n. 600/1973 dal momento che la ratio sottesa sarebbe sostanzialmente la medesima. Questa seconda affermazione risponde alla frequente prassi accertativa dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere l’applicazione di entrambe le previsioni opponendone una lettura meramente formale per cui, da un lato, viene disconosciuta l’operatività della prima disposizione in quanto il beneficiario effettivo non sarebbe il percettore diretto delle somme e, dall’altro, viene negata anche l’applicabilità della seconda per la presenza di un intermediario percettore diretto tra l’erogante gli interessi e il beneficiario finale.

 

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