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L'esenzione da revocatoria per il pagamento del compenso del professionista non può prescindere dall'apertura del concordato
L'esenzione da revocatoria per il pagamento del compenso del professionista non può prescindere dall'apertura del concordato
03/05/2022
A cura di Nicolò Pavan
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13367 del 2022, ha chiarito che l'esenzione da revocatoria, di cui all'art. 67 co. 3 lett. g) della Legge Fallimentare, per il pagamento del compenso del professionista, in ragione dell'attività di consulenza svolta, non può prescindere dall'apertura del concordato.
Muovendo da tale presupposto, la Corte di Cassazione ha precisato che laddove il concordato venga aperto, rientrerebbero nell'esenzione da revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili pagati "dopo la scadenza", alla luce di un'interpretazione sistematica con l'art. 111 comma 2 L.F. “
prededucibilità dei crediti sorti in funzione delle procedure
”, con la precedente lett. a) dell'art. 67 citato che esenta da revocatoria “
i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso
” e la successiva lett. f) che dispone allo stesso modo per “
i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito
”, nonché con il comma 1 n. 2) circa la revocabilità dei mezzi anormali di pagamento, trattandosi di disposizioni che si iscrivono in un quadro di favor per la soluzione concordataria e, al tempo stesso, di normalità in senso lato dei pagamenti effettuati in coerenza con la relativa procedura.
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