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La prededuzione pre-concordataria
La prededuzione pre-concordataria
Nell’ambito di rapporti di fornitura continuativi, è stato chiesto al
Dipartimento Ristrutturazione e Assistenza nella Crisi d’Impresa
quale fosse il modo migliore di affrontare le richieste effettuate nei confronti della società fornitrice, da parte di una società cliente che aveva espresso la volontà di continuare a ricevere le forniture, nonostante fosse sottoposta ad una procedura di concordato preventivo.
A tal proposito, è stato rilevato che la soluzione ottimale è la seguente. Fino al decreto di ammissione della procedura di concordato “pieno” -quindi non la semplice domanda prenotativa ma il decreto di ammissione della proposta di concordato vera e propria- la società fornitrice può farsi pagare contestualmente alla consegna, vigendo l’esenzione dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67 LF. Infatti, a norma di quanto previsto dall'art. 67 comma III lettera e) L.F.
“non sono soggetti all'azione revocatoria
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161”.
A tal proposito si fa presente che la menzione dell’art. 161 LF riguarda sia la domanda di concordato in bianco, sia la domanda di concordato “pieno”. Tutti i commenti al riguardo sono conformi nel ritenere che i pagamenti ricevuti in qualsiasi fase del concordato non siano revocabili. Dopo il decreto di ammissione della domanda di concordato vero e proprio, si possono invece concedere anche dilazioni di pagamento, atteso che vige la protezione dall’art.111 LF. Infatti, secondo quanto previsto dall’art.. 111. LF che disciplina l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, queste ultime sono erogate nel seguente ordine: per il pagamento dei crediti prededucibili; per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. L’art. 111 comma 2 sancisce inoltre che
“Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma dell’art. 111 LF, n. 1).
Al proposito, l’art. 11, comma 3-
quater
del precedente DL 145/2013 (convertito nella legge 9/2014) aveva in precedenza fornito un’interpretazione autentica dell’art. 111, comma 1 LF, in forza della quale, ragionando a contrario, la prededuzione non veniva riconosciuta se dopo la domanda prenotativa non veniva depositata la domanda vera e propria di concordato nei termini, ovvero se la stessa veniva considerata inammissibile per carenza dei requisiti formali. L’art. 22, comma 7 del DL 91/2014 ha espressamente abrogato la precedente norma di interpretazione autentica, che di fatto limitava in modo consistente il riconoscimento del beneficio della prededuzione, rappresentando un ostacolo o quanto meno un’incongruenza rispetto ai più recenti orientamenti del legislatore in materia di concordato preventivo.
Pertanto, in seguito all'abrogazione della norma suddetta, i primi commenti sono nel senso di ritenere che la prededuzione spetti sempre e comunque, in relazione alle forniture effettuate a favore di un imprenditore che abbia presentato la domanda prenotativa di concordato preventivo. Tuttavia, considerata la modifica recente e i pochi commenti al riguardo, per una maggior cautela è consigliabile procedere ad effettuare le forniture in conformità a quanto sopra indicato.
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La falcidiabilità dell’I.V.A. in tema di concordato preventivo
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Ammissibilità della scissione c.d. negativa
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