La procedura di stima semplificata dei beni in natura in caso di acquisto da promotori, fondatori, soci e amministratori e in caso di trasformazione progressiva.

In occasione di due diverse operazioni poste in essere da società per azioni, l’una che vedeva la necessità di effettuare un acquisto di un bene di proprietà di un socio (ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 2343-bis c.c.) e l’altra invece relativa ad una trasformazione progressiva, è stato chiesto al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie se fosse possibile utilizzare metodi di valutazione alternativi alla perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale.
In merito alle richieste ricevute, si evidenzia che il DL 91/2014 ha previsto che la procedura di valutazione semplificata prevista dall’art. 2343-ter c.c. possa trovare applicazione anche:
  • in relazione ai c.d. “acquisti pericolosi” di cui all’art. 2343-bis c.c.;
  • in occasione di una trasformazione di società di persone in Spa di cui all’art. 2500-ter c.c..
In particolare, l’art. 2343-ter c.c. prevede che nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Inoltre, fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.
Ad analisi di detto articolo è intervenuta la massima del Consiglio Notarile di Milano del 27.01.2009 n. 106, secondo cui la documentazione richiesta dall'art. 2343-ter, comma 3, c.c., può consistere, a seconda dei casi:
a) nella elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media ponderata, effettuato dalla stessa società di gestione del mercato - se in concreto svolge tale servizio - o da imprese di diffusione ed elaborazione di dati dei mercati finanziari, quali ad esempio Bloomberg o Reuters, se rendono disponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario oggetto di conferimento (nell'ipotesi di cui all'art. 2343-ter, comma 1, c.c.);
b) nel bilancio d'esercizio (o in un suo estratto, relativo alle parti da cui "risulta" il valore dei beni da conferire), nonché, ove il valore dei beni non sia "leggibile" dallo stato patrimoniale o dalla nota integrativa, anche in un estratto del libro inventari o delle scritture contabili dalle quali "risulta" il valore del bene oggetto di conferimento; nonché infine nella relazione di revisione, dalla quale non emergano rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (nell'ipotesi di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. a, c.c.);
c) nella perizia redatta dall'esperto (non necessariamente asseverata di giuramento), non ritenendosi necessaria l'allegazione di alcuna documentazione riguardante i requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto.
Peraltro, si ricorda che, come evidenziato nella massima H.A.13 del Comitato Triveneto dei Notai (ed anche nella massima n. 105 del Consiglio Notarile di Milano) è sempre legittimo, ai fini di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., utilizzare una valutazione ad hoc, espressamente redatta in vista del conferimento in natura, ovvero una perizia redatta per altri fini.
In tale ultimo caso, tuttavia, l’utilizzo per il conferimento deve essere espressamente consentito dall’esperto, in considerazione della responsabilità che coinvolge il medesimo ai sensi dell’art. 2343 ter, ultimo comma, c.c.
Con riferimento inoltre all’allegazione della suddetta documentazione all’atto costitutivo (ovvero alla delibera di aumento del capitale sociale), previsti dall’art. 2343-ter, comma terzo, c.c., la massima H.A.14 ha previsto che la disposizione prevista dall'art. 2343-ter, comma 3, ultimo periodo, c.c. (richiamata dall’art. 2440 c.c. per gli aumenti di capitale), in base alla quale i documenti dai quali risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 2343-ter c.c., delle condizioni ivi indicate, devono essere allegati all'atto costitutivo (o al verbale contenente la deliberazione di aumento del capitale sociale), trova la sua giustificazione nell’esigenza di garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società. Pertanto, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro non devono essere allegati all’atto costitutivo (o al verbale di aumento del capitale) e ridepositati, dovendosi ritenere necessaria unicamente l'allegazione, e il conseguente deposito, dei soli documenti mai depositati.
E' comunque necessario che dall'atto costitutivo (o dal verbale di aumento del capitale) risulti l'avvenuto deposito nel registro imprese dei documenti che non si intendono allegare.
Venendo ora ad analizzare le correlazioni create dal DL 91/2014 tra la suddetta disciplina e quella prevista per gli “acquisti pericolosi” si ricorda che, ai sensi dell’art. 2343-bis c.c. (così come modificato): “L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi”.
Pertanto, all’esito della modifica introdotta dal Dl 91/2014, in caso di “ acquisti pericolosi” di:
  • valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario, non è richiesta la relazione di cui all'art. 2343 co. 1 c.c., se il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti;
  • altri beni in natura o crediti, non è richiesta la relazione di cui all'art. 2343 co. 1 c.c., qualora il valore attribuito sia pari o inferiore al “fair value” iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato l’acquisto a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto dell’acquisto, ovvero al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi l’acquisto e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto dell’acquisto, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Nel caso invece di trasformazione progressiva di società di persone in Spa, il Dl 91/2014 ha previsto analoga possibilità di utilizzo dei sistemi alternativi di valutazione di cui all’art. 2343-ter c.c..
 
Infatti l’art. 2500-ter, modificato ad opera del predetto decreto legge, prevede ora che “salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo”.
 
Come rilevato dalla recente circolare Assonime n. 17/2015 le caratteristiche specifiche dell’operazione di trasformazione progressiva rispetto a quella di conferimento comportano tuttavia degli ostacoli nell’applicare i criteri semplificati di valutazione, “in primo luogo, in quanto la trasformazione riguarda necessariamente l’intero patrimonio sociale e la determinazione del capitale avviene in base alla valutazione del complesso degli elementi attivi e passivi, non sembra applicabile ad essa il criterio del prezzo medio dei valori mobiliari o degli strumenti di mercato monetario.
Non sembra applicabile neppure la valutazione fondata sul fair value del bene, poiché non è ipotizzabile che gli elementi dell’attivo e del passivo di una società di persone siano valutati secondo tale principio.
Di fatto, quindi, l’unico criterio semplificato previsto in tema di conferimenti che sia concretamente utilizzabile anche con riferimento alla trasformazione progressiva in società per azioni appare la relazione di stima dell’esperto indipendente che contenga una valutazione a valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo di cui si compone il patrimonio della società riferita ad una data non anteriore a sei mesi dalla delibera di trasformazione. Si ricorda che è possibile utilizzare tanto una perizia predisposta per altri fini quanto una perizia predisposta in via specifica ai fini della trasformazione.
In caso di utilizzazione dei criteri di valutazione semplificata si prevede che trovino applicazione le indicazioni contenute nel terzo comma dell’articolo 2343-ter c.c..
Questo comporta che la società deve presentare la relazione dell’esperto e la dichiarazione che indichi la sussistenza dei presupposti per applicazione della disciplina. Tale documentazione va allegata alla delibera di trasformazione.”

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