Necessario il decreto del tribunale ai fini della revoca per giusta causa dei sindaci di Srl nominati in relazione all’entità del capitale sociale.

E’ stato chiesto al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie se sia necessario il decreto del tribunale ai fini della revoca per giusta causa dei sindaci di Srl nominati in relazione all’entità del capitale sociale, fattispecie di nomina ora soppressa.
Preliminarmente si ricorda che l’art. 20 co. 8 del DL 91/2014 ha abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c., che imponeva la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa. Come precisato dalla Relazione illustrativa del DL 91/2014, tale scelta avviene “per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese”. Per effetto della predetta abrogazione, le ipotesi in cui, nelle srl, permane l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, si realizzano quando la società alternativamente:
  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata. In tal caso l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati (art. 2477 co. 3 e 4 c.c.). Nelle srl tenute alla redazione del bilancio ordinario, quindi, a prescindere dall’entità del capitale sociale, resta fermo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.
In sede di conversione in legge del DL 91/2014 all’art. 20 co. 8 del DL 91/2014 è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina (dell’organo di controllo, stante l’espressa disciplina per il revisore legale) correlato all’entità minima del capitale sociale “costituisce giusta causa di revoca”.
La predetta disposizione risolve una problematica interpretativa sulla quale vi erano state diverse opinioni in dottrina, riguardante le sorti dell’organo di controllo in carica al momento del venire meno dell’obbligo di nomina. Infatti, mentre in caso di revisione legale, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge è stata espressamente prevista come ipotesi di giusta causa di revoca dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261, con il quale sono stati disposti i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico, non esisteva una disposizione analoga in relazione all’organo di controllo delle s.r.l.
La nuova norma risolve definitivamente la questione equiparando la disciplina dell’organo di controllo a quella del revisore e quindi affermando che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo costituisce giusta causa di revoca. Tuttavia, mentre in caso di revoca del revisore legale la deliberazione dell’assemblea avrà efficacia immediata, in caso di revoca del sindaco unico o dell’organo collegiale, sarà necessario seguire la procedura prevista dall’art. 2400 del codice civile che subordina l’efficacia della relativa delibera all’approvazione del Tribunale. In tal caso quest’ultimo si limiterà ad accertare il venir meno del presupposto che fa sorgere l’obbligo di nomina.
Sul punto è difatti intervenuta la nota n. 4865 del 13 gennaio 2015 del Ministero della Giustizia, il quale era stato investito della questione dal Ministero dello Sviluppo Economico (con nota n. 185970 del 22 ottobre 2014); in tale nota è stato evidenziato che “al riguardo si osserva che il venir meno del presupposto in base al quale era avvenuta la nomina del collegio sindacale non è sufficiente a produrne la decadenza di diritto, nonostante il legislatore abbia precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo costituisca giusta causa di revoca. In assenza di un’esplicita previsione in tal senso da parte del legislatore, permane la necessità di un controllo giurisdizionale volto a verificare appunto l’esistenza stessa del fatto costituente giusta causa. L’art. 2400, comma 2, c.c. (relativo alla nomina e revoca dei sindaci) non è stato oggetto di alcuna modifica a differenza dell’art. 2409 quater (relativo al conferimento e alla revoca dell’incarico di revisore legale dei conti) che prevedeva analogo decreto del tribunale di approvazione della delibera di revoca e che è stato, invece, abrogato. Pertanto deve ritenersi imprescindibile il decreto di approvazione del tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci, anche solo per accertare che la nomina dell’organo sia esclusivamente dipesa da quanto statuito dall’art. 2477, comma 2, c.c., ora abrogato. In relazione invece alla revoca per giusta causa del revisore legale dei conti per lo stesso predetto motivo, l’abrogazione dell’art. 2409 quater c.c. ha fatto venir meno la necessità del decreto di approvazione del tribunale, di conseguenza, in questo caso potrà seguirsi la procedura prevista dall’art. 3 del D.M. n. 261/2012, essendo sufficiente la sola delibera assembleare.
Si evidenzia che, comunque, in questo caso l’assemblea può revocare l’organo di controllo solo se lo statuto si limiti ad operare un rinvio generico all’articolo 2477 c.c. Nel caso in cui invece lo statuto specifichi che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando il capitale della s.r.l. non è inferiore a quello minimo previsto dalla legge per le s.p.a., appare necessaria una modifica dello statuto.
Sul tema si è infatti soffermato il Consiglio Notarile di Roma, con massima resa pubblica il 23.7.2014. In essa, riassumendo, è stato precisato che, a seguito della modificazione in esame dell'art. 2477 c.c., anche nelle srl iscritte alla data di entrata in vigore della nuova norma (25.6.2014), la presenza dell'organo di controllo:
  1. è obbligatoria – oltre che nelle (ulteriori) ipotesi di cui all'art. 2477 c.c. – se lo statuto della società prevede la nomina dell'organo di controllo quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa – senza pertanto effettuare un rimando generico all’art. 2477 c.c. – e la società abbia un capitale sociale uguale o superiore a 50.000,00 euro;
  2. non è obbligatoria laddove lo statuto si limiti, quanto all'obbligatorietà dell'organo di controllo, a rinviare genericamente all'art. 2477 c.c. o alle ipotesi di legge e la società esponga un capitale pari o superiore a quello minimo delle spa.

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