Gli effetti della riduzione del capitale minimo delle S.p.a.

E’ stato chiesto al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie una breve panoramica sugli effetti della riduzione del capitale minimo delle S.p.a., così come previsto dal D.L. 91/2014.
Il D.L. 91/2014 ha modificato l’art. 2327 c.c., provvedendo a rideterminare il valore del capitale minimo per la costituzione delle società per azioni, portando ora tale soglia ad Euro 50.000 in luogo dei precedenti Euro 120.000. Il novellato art. 2327 c.c. prevede infatti che: “La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro”. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di prevedere un ammontare di capitale nominale più elevato. La novità, come riferito nella Relazione Illustrativa al Decreto, è giustificata dal fatto che l’ammontare originario del capitale sociale minimo delle società azionarie era considerato uno dei motivi per i quali le imprese, in fase di avviamento, privilegiavano il ricorso al tipo srl in luogo della spa, che, per converso, rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito.
Gli effetti prodotti dalla riduzione del capitale minimo sono relativi:
  • alla costituzione della società;
  • alla ricapitalizzazione in caso di perdite rilevanti;
  • alla riduzione volontaria del capitale sociale;
  • a talune disposizioni in materia di procedure concorsuali.
Con riferimento alla costituzione della società, si rileva che qualora la società venga costituita con capitale minimo (pari oggi, come riferito, a 50.000,00 euro) ed i conferimenti siano effettuati integralmente in denaro, i versamenti da effettuare in sede di costituzione (pari, ex art. 2342 co. 2 c.c., ad almeno il 25% del capitale minimo), passano, nel caso di spa pluripersonali, da 30.000,00 euro a 12.500,00 euro. Ciò vale solo nel caso di spa pluripersonali, poiché, nel caso di spa unipersonale, infatti, la medesima disposizione citata impone il versamento integrale dei 50.000,00 euro. Anche per i conferimenti di beni in natura e crediti, il valore minimo che dovrà essere accertato dall’esperto designato dal Tribunale o in base agli altri criteri di stima previsti dalla legge, sarà ridotto alla cifra di 50.000 euro.
Con riferimento alla ricapitalizzazione in caso di perdite rilevanti, ulteriori conseguenze si manifestano in relazione agli obblighi di riduzione del capitale sociale in presenza di perdite. Si ricorda che l’art. 2447 c.c. prevede che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”. L’immediata conseguenza della nuova disciplina è rappresentata dal fatto che le spa hanno maggiore possibilità di affrontare perdite senza dover ricorrere ad una ricapitalizzazione. Peraltro rispetto alle circostanze menzionate nell’art. 2447 c.c. non rileva l’eventualità che il precedente limite minimo, pari a 120.000 euro, sia riportato anche nell’atto costitutivo, stante il rimando effettuato dal predetto articolo all’art. 2327. Ne consegue che, come rilevato da Assonime nella Circolare 17/2015, “l’abbassamento del capitale minimo, oltre a ridurre i costi per la costituzione di nuove società per azioni, consente a quelle già esistenti di superare eventuali situazioni di crisi che si manifestano con perdite rilevanti, senza che sia necessario procedere a onerose ricapitalizzazioni e senza dover abbandonare il tipo sociale prescelto per l’esercizio dell’attività d’impresa”.
In merito alle conseguenze in caso di riduzione volontaria del capitale sociale si ricorda che, ai sensi dell’art. 2445 co. 1 c.c., la riduzione volontaria del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dall’art. 2327 c.c. e quindi fino al raggiungimento della nuova soglia minima di 50.000,00 euro (il medesimo comma prevede peraltro che devono essere rispettati i limiti di cui all’art. 2413 c.c., che impone di tenere anche conto del rapporto che deve sussistere tra capitale sociale – riserva legale e riserve disponibili – ed obbligazioni emesse).
Per completezza si ricorda che le ulteriori prescrizioni concernenti il procedimento di riduzione volontaria del capitale sociale sono: a) l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione; b) la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione; c) il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione (art. 2445 co. 2, 3 e 4 c.c.).
Con riferimento, infine, alle conseguenza su disposizioni in materia di procedure concorsuali occorre fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 182-sexies del RD 267/42, inserito dall'art. 33 co. 1 lett. f) del DL 83/2012 convertito. In base a tale disposizione, “dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile”.
Di conseguenza, in esito alla riduzione del capitale sociale minimo delle spa, la ricordata disposizione di favore trova un più ristretto ambito applicativo, senza tuttavia peggiorare la posizione della società. La sospensione dell’intervento ex art. 2447 c.c., infatti, scatta solo in presenza di una perdita del capitale sociale che intacchi il nuovo limite di 50.000,00 euro. Fino a quel momento risulta escluso il ricorso all’art. 182-sexies del RD 267/42.

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