La responsabilità della curatela fallimentare per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree di terzi

25/09/2026

La responsabilità della curatela fallimentare per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree di terzi
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1/2026 del 30 aprile 2026, si pronuncia nuovamente – dopo la sentenza n. 3/2021 (oggetto di approfondimento nel Focus pubblicato sul sito il 04/06/2021) – in materia di obblighi di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela fallimentare. La sentenza in commento, pur confermando l’impostazione della pronuncia precedente, ne amplia significativamente la portata, svincolando la responsabilità da rimozione di rifiuti dalla disponibilità materiale dell’area e ancorandola all’inerenza economico‑funzionale dei rifiuti all’attività produttiva dell’impresa.

La disciplina degli obblighi di gestione e di rimozione dei rifiuti si colloca, talvolta, in un’area grigia tra il diritto privato e il diritto pubblico, tra l’esigenza di tutela della massa dei creditori nell’ambito delle procedure concorsuali e la protezione dell’ambiente quale valore primario e costituzionalmente rilevante.

L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che gli obblighi di rimozione gravino tanto sull’autore dell’abbandono, quanto, in particolare, sul detentore. Tale previsione, letta in combinato disposto con i principi eurounitari, tra cui il noto “chi inquina paga”, ha spinto la giurisprudenza a superare gli schemi tradizionali di imputazione della responsabilità, specialmente nelle ipotesi in cui l’impresa responsabile versi in stato di decozione.

Con la sentenza n. 3/2021, l’Adunanza Plenaria, con un epocale revirement, aveva affermato la sussistenza della legittimazione passiva del Curatore fallimentare in relazione alle ordinanze degli enti locali che ordinano la rimozione di rifiuti, prodotti dall’impresa cessata, che sono collocati sui beni immobili che egli stesso gestisce. La presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore che il Curatore assume dal momento della dichiarazione della liquidazione giudiziale comportano la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione.

La decisione ha segnato il passaggio da una concezione soggettiva della responsabilità ad una responsabilità di tipo oggettivo, da “posizione”, asseritamente più coerente al principio “chi inquina paga” e alla normativa unionale che individua nel detentore il soggetto tenuto alla gestione dei rifiuti (cfr. art. 3, punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE).

L’Adunanza Plenaria del 2021 ha lasciato aperte le ipotesi in cui il Curatore non è detentore dei beni immobili su cui sono collocati i rifiuti, come il caso in cui i rifiuti risultino depositati su aree di terzi.

Nel caso esaminato nel 2026, l’impresa in bonis aveva collocato lecitamente i rifiuti su un terreno altrui, in esecuzione di un contratto d’appalto che prevedeva il suo obbligo di collocarli provvisoriamente in quel luogo per poi rimuoverli, e il Curatore era a conoscenza degli ordini emessi nei confronti dell’impresa in bonis. 

La sentenza in commento ha stabilito che la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti in ogni ipotesi in cui i rifiuti siano stati detenuti dall’impresa poi fallita. Quindi non solo quando la società in bonis abbia versato rifiuti, su un terreno proprio o altrui, illecitamente e senza titolo, ma anche quando li abbia lecitamente collocati su un terreno altrui, avendo l’obbligo contrattuale di rimuoverli. E, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ha titolo ad ottenere o ha ottenuto un corrispettivo per l’attività di movimento dei medesimi rifiuti, in esecuzione di un contratto d’appalto.

L’elemento centrale è la ridefinizione della nozione di detenzione, che viene ricondotta ad un criterio funzionale ed economico. Ciò che rileva è l’inerenza dei rifiuti al ciclo produttivo dell’impresa, mentre diviene irrilevante la titolarità dell’area su cui essi insistono.

Si assiste, così, ad una qualificazione di detenzione che perde il suo tradizionale ancoraggio alla disponibilità fisica del bene per assumere una dimensione economico‑organizzativa.

L’approdo dell’Adunanza Plenaria n. 1/2026 rafforza la primazia della tutela ambientale rispetto alle logiche concorsuali e specifica l’ambito di responsabilità del Curatore. Allo stesso modo, la sentenza testimonia la capacità del diritto ambientale di incidere profondamente sugli istituti e le categorie tradizionalmente proprie del diritto civile.

Sotto il profilo pratico, la decisione incide sulla gestione delle procedure concorsuali, imponendo al Curatore di valutare con ancor più attenzione le situazioni di rischio ambientale connesse all’attività pregressa dell’impresa.

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