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La società europea e la fusione transfrontaliera. Strumenti per il trasferimento all'estero della sede sociale
La società europea e la fusione transfrontaliera. Strumenti per il trasferimento all'estero della sede sociale
01/10/2005
di Alberto Righini
La circolazione delle imprese in ambito comunitario dovrebbe costituire una delle massime espressioni del principio di libertà di stabilimento su cui si fonda la Comunità europea. Mancando però una normativa comunitaria uniforme di riferimento, la mobilità
cross border
delle imprese si scontra con le differenti legislazioni civilistiche e fiscali dei diversi Paesi coinvolti, e così il trasferimento della sede sociale all’estero diventa una operazione di non semplice gestione. In attesa dell’approvazione della bozza della XIV direttiva che riconosca civilisticamente il trasferimento della sede sociale delle società di capitali all’interno dell’Unione, e che si legiferi sul relativo trattamento tributario dell’operazione, si possono comunque individuare alcune norme comunitarie già in vigore, o di prossima approvazione, che invia indiretta permettono di realizzare il trasferimento della sede sociale all’estero. Il trasferimento di sede può, infatti, essere attuato in ambito comunitario applicando la normativa sulle Società europee (SE) o quella delle fusioni transfrontaliere. Per la SE il quadro legislativo di riferimento è ormai completo; al Regolamento(CE) n. 2157/2001 dell’8 ottobre 2001 (4), disciplinante gli aspetti civilistici, si è ora affiancata la normativa fiscale contenuta nella Direttiva n.2005/19/CE del 17 febbraio 2005 (in “il fisco” n.11/2005, fascicolo n. 2, pag. 1673), che modifica la Direttiva n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990. Mentre, per le fusioni transfrontaliere, alla disciplina fiscale già in vigore contenuta nella Direttiva n.90/434/CEE, si affiancherà la disciplina civilistica della X Direttiva di imminente approvazione. Entrambe le operazioni permettono di realizzare civilisticamente il trasferimento della sede sociale all’estero all’interno dei vari Paesi della UE in regime di neutralità fiscale. Segue
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