La trasformazione agevolata in società semplice prevista dalla Legge di Stabilità 2016: profili fiscali e civilistici.

E’ stata chiesta al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie una breve panoramica  sulle disposizioni agevolative previste dalla Legge di Stabilità 2016 con riguardo alla trasformazione in società semplice.
L’art. 1, comma 115, della Legge di Stabilità 2016 prevede che “Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in societa' semplici”.
Possono effettuare la trasformazione agevolata le società di persone commerciali (snc e sas) e le società di capitali, che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei seguenti beni:
  1. Beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e pertanto:
  • Immobili patrimoniali di cui all’art. 90 del TUIR;
  • Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;
  • Immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10 e non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa).
  1. Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Inoltre, secondo quanto disposto dalla norma, per beneficiare delle agevolazioni la trasformazione deve avvenire entro il 30 settembre 2016.
Con riguardo agli aspetti fiscali l’operazione in commento è similare all’assegnazione di beni ai soci, in quanto i beni vengono, in entrambi i casi, sottratti al regime d’impresa, dando luogo alla realizzazione delle plusvalenze insiste nei beni stessi. Le previsioni agevolative dettate dalla Legge di Stabilità per l’operazione in oggetto risultano identiche a quanto previsto per l’assegnazione agevolata di beni ai soci, in particolare:
  • sulla differenza tra il valore normale dei beni “agevolati” e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se la società risulta di comodo per due periodi d’imposta nel triennio 2013-2015);
  • per i beni immobili è possibile utilizzare, per la determinazione della base imponibile, il valore catastale in luogo del valore normale;
  • qualora nel patrimonio netto della società trasformanda vi siano delle riserve in sospensione d’imposta, risulta dovuta l’ulteriore imposta sostitutiva del 13%.
Nel caso in cui la società detenga dei beni non rientranti nei beni agevolabili, in quanto diversi da quelli indicati dal dettato normativo, le plusvalenze relative a tali beni vengono assoggettate a tassazione ordinaria.
Con riguardo all’imposizione indiretta si evidenzia che:
  1. la trasformazione in società semplice è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (C.M. 21.5.99 n. 112/E)
  2. relativamente all’IVA si realizza un fenomeno di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa che comporta l’applicazione dell’imposta, ove dovuta.
Con riguardo alla posizione dei soci, un primo aspetto da valutare riguarda gli effetti, derivanti dalla trasformazione, sul costo fiscale della partecipazione detenuta. In particolare, è previsto che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute debba essere aumentato della differenza che è stata assoggettata ad imposizione sostitutiva. Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto, seguendo la linea interpretativa fornita dalla circ. 25 del 2007, deve essere aumentato non solo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ma anche dell’imposta assolta sulle eventuali riserve in sospensione d’imposta.
Inoltre, la trasformazione in società semplice non determina l’interruzione del quinquennio rilevante per la tassazione delle plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67 co. 1, lett. b) del TUIR. Pertanto, qualora la società detenesse, all’atto della trasformazione, gli immobili da almeno 5 anni, l’eventuale cessione successivamente alla trasformazione non è suscettibile di determinare plusvalenze.
Dal punto di vista civilistico, soffermandosi brevemente sulla trasformazione regressiva, si ricorda che la stessa è disciplinata dall’art. 2500-sexies del Codice Civile, il quale richiede innanzitutto, fatta salva diversa disposizione dello statuto, che la delibera di trasformazione di società di capitali in società di persone sia adottata con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto, essendo comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Il medesimo articolo stabilisce peraltro che gli amministratori debbano redigere una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Tale documento non viene allegato all’atto di trasformazione, ma deve restare depositato in copia presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione ed i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
A ciascun socio, ai sensi del comma 3 dell’art. 2500-sexies c.c., è riconosciuto il diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2500-sexies c.c., i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
Si consiglia di contattare lo Studio per maggiori approfondimenti.
Condividi su: linkedin share facebook share twitter share
Sigla.com - Internet Partner