Serre ed impianti fotovoltaici: inquadramento catastale

Al Dipartimento Consulenza Tributaria Corporate dello Studio Righini è stato chiesto come vadano considerati, ai fini catastali e quindi conseguentemente anche dell’IMU, le serre e gli impianti fotovoltaici alla luce, in particolare, delle novità normative recentemente emerse.

Sul punto va evidenziato che la Legge di Stabilità 2016 ha dettato nuove regole di determinazione della rendita catastale degli immobili urbani aventi destinazione speciale e censibili in catasto alle categorie D ed E. L’art. 1, co. 21 prevede infatti che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Pertanto, ai sensi delle nuove disposizioni, è in particolare necessario distinguere fra le componenti immobiliari che debbono partecipare alla stima diretta della rendita catastale e quelle che invece non devono essere prese in considerazione nell’ambito della stima. Quanto alle prime, la nuova norma impone di considerare tutti quegli elementi che, strutturalmente connessi con il suolo o la costruzione, nei limiti dell’ordinario apprezzamento ne accrescono qualità ed utilità. Da non considerare sono invece le componenti, generalmente di natura impiantistica, funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dalla loro entità dimensionale.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 2/E dell’1/02/2016 per fornire chiarimenti in merito. In particolare è stato affermato che costituiscono elementi da considerare ai fini della stima diretta della rendita catastale “i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi”. Sempre sul punto, inoltre, è stato aggiunto in nota quanto segue: “Restano, pertanto, inclusi nella stima catastale i pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, come quelli integrati architettonicamente ai sensi dell’articolo 2, comma, 1 lettera b3) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 e riconducibili alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 allo stesso decreto”.

Viceversa sempre l’Agenzia ha rilevato che non devono essere considerati ai predetti fini i pannelli fotovoltaici che rappresentano la componente impiantistica di centrali di produzione di energia e di stazioni elettriche.

Quanto poi alle serre fotovoltaiche, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che, trattandosi di una modalità tecnica di costruzione, vadano considerate nell’ambito della stima sopracitata.

Infine si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale, ai fini della rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, per l’adeguamento ai nuovi criteri. In particolare è importante evidenziare che c’è tempo fino il 15/06/2016 per poter procedere all’aggiornamento catastale – e conseguente rideterminazione delle rendite – con effetto retrodatato dall’1/01/2016.
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