Le risposte agli interpelli possono vincolare, in sede giurisdizionale, anche altri soggetti in identica fattispecie

01/04/2021

Le risposte agli interpelli possono vincolare, in sede giurisdizionale, anche altri soggetti in identica fattispecie
A cura di Monica Secco

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8740/2021, depositata 29/03/2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia che aveva impugnato la sentenza della CTR che aveva dato ragione al contribuente prendendo a fondamento della decisione l’efficacia vincolante di precedenti interpelli rilasciati ad altri soggetti su identiche fattispecie.

Pare che la Corte faccia giustamente questo ragionamento respingendo il motivo di ricorso che l’Agenzia aveva proposto, basato sulla violazione dell’ art. 11 dello Statuto del contribuente, il quale prevede che l’interpello abbia efficacia vincolante solo nei confronti del soggetto interpellante:

- E’ vero che l’interpello, in via generale, non ha efficacia vincolante in casi analoghi relativi a soggetti diversi da chi ha proposto l’interpello.
- Secondo la Corte, è anche vero che, esso ha efficacia vincolante nei confronti di soggetti diversi in quanto strettamente legati alla questione oggetto dell’interpello perché non vi può essere nei loro confronti una diversa valutazione dell’operazione (esempio: cedente /cessionario sull’applicazione dell’aliquota IVA; se l’interpello da l’IVA al 10% al cedente interpellante, deve necessariamente essere vincolante al 10% anche per il cessionario).
- Il cessionario è, quindi, un soggetto diverso al quale estendere l’effetto dell’interpello ai fini dell’aliquota IVA.
- Se è quindi possibile estendere l’efficacia dell’interpello al cessionario soggetto diverso perché non è possibile una diversa valutazione dell’operazione nei suoi confronti, l’efficacia dell’interpello si deve estendere anche ad altri soggetti che si trovano nella stessa identica situazione in quanto anche per loro non vi può essere una diversa valutazione dell’operazione.
 

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