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Doppia scissione proporzionale seguita da conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato”
Doppia scissione proporzionale seguita da conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato”
06/04/2021
di Amedeo Cesaro
Con la risposta all’Interpello n. 225 del 31.3.2021, l’
Agenzia delle Entrate
ha valutato
non abusiva
ex art. 10-bis L. 212/2000, ai fini delle imposte dirette ed indirette, oltre che ai fini del regime agevolativo del c.d. patent box, un’
articolata operazione di riorganizzazione societaria
– costituita da
due scissioni parziali proporzionali
seguite da
conferimento di partecipazioni
ex art. 177, comma 2, TUIR – ritenendo che detta condotta, nel suo complesso,
non determina l’insorgenza di alcun risparmio fiscale indebito
.
I fatti
In data 31.3.2021 l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello n. 225, ha risolto un quesito presentato dagli istanti in merito ad un’articolata e complessa operazione di riorganizzazione societaria, presentata congiuntamente da Tizio, Caia, Sempronia, Mevia, ALFA Srl e BETA Srl. Gli istanti chiedevano il parere dell’Agenzia delle Entrate con riguardo all’eventuale natura abusiva ai fini delle imposte dirette, indirette e del c.d.
patent box
in merito all’operazione riorganizzativa di gruppo di seguito meglio descritta.
Dapprima si riportano brevemente le principali caratteristiche del gruppo a cui si riferiscono gli istanti:
ALFA, società a responsabilità limitata, è titolare di alcuni brevetti concessi in licenza a BETA Srl ed a GAMMA Srl. ALFA svolge altresì attività immobiliare e di holding essendo la capogruppo, detenendo partecipazioni in BETA, GAMMA, DELTA e SOCIETÀ AGRICOLA EPSILON SRL. Il capitale sociale di ALFA è detenuto da quattro soci persone fisiche (Tizio, Caia, Sempronia, Mevia). ALFA, in passato, ha presentato istanza per il c.d. patent box, relativamente ai brevetti di proprietà e sfruttati mediante contratti di licenza stipulati con BETA e GAMMA;
BETA è una società a responsabilità limitata detenuta in parte da ALFA ed in parte da Tizio e Caia;
GAMMA è una società a responsabilità limitata detenuta in parte da ALFA ed in parte da Tizio e Caia;
DELTA è una società a responsabilità limitata detenuta in parte da ALFA ed in parte da Tizio, Caia, Mevia, Sempronia e soci terzi;
SOCIETÀ AGRICOLA EPSILON SRL è partecipata da ALFA.
Gli istanti precisano che è intenzione della famiglia attuare una riorganizzazione del gruppo agli stessi facenti capo, così strutturata:
PRIMA OPERAZIONE: scissione parziale proporzionale di BETA del ramo immobiliare a favore della beneficiaria BETA IMMOBILIARE da costituirsi;
SECONDA OPERAZIONE: scissione parziale proporzionale di ALFA in favore della beneficiaria BETA, scindendo i brevetti ed eventuali attività/passività connesse. Questa operazione, connessa con la prima, permetterebbe ad ALFA di assumere il ruolo di
holding
di famiglia, la quale gestirebbe – anche indirettamente – le attività
no core
(immobiliare e di gestione di partecipazioni);
TERZA OPERAZIONE: conferimento delle partecipazioni detenute da ALFA e dalle persone fisiche istanti in DELTA, BETA e GAMMA in una conferitaria NEWCO HOLDING (subholding). La NEWCO HOLDING acquisirebbe la totalità del capitale sociale di BETA e di GAMMA ed il controllo della società DELTA. I conferimenti avverrebbero in modo unitario, così da applicare, per ciascun conferimento, il regime del “realizzo controllato” ex art. 177, comma 2, TUIR che prevede che «
le quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359 primo comma, n. 1, del c.c. ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento
». La conseguenza quindi è la c.d. neutralità fiscale indotta – con riguardo alle imposte sul reddito: difatti, la società conferitaria, per effetto del conferimento in essa delle partecipazioni nella/e società scambiata/e, ne ottiene il controllo, condizione richiesta dall’art. 177, comma 2, TUIR.
Lo schema operativo così strutturato permetterebbe di separare il business operativo dal settore immobiliare e
holding
ed altresì consentirebbe di creare una
subholding
per gestire il comprato operativo (attraverso le partecipazioni in BETA, GAMMA e DELTA). Fra l’altro, l’operazione nel suo complesso consentirebbe di ottenere una catena di controllo più ordinata, poiché le persone fisiche istanti deterranno complessivamente la totalità delle partecipazioni nella
holding
, la quale, a propria volta, controllerà la società agricola, la società immobiliare e la
subholding
e, attraverso quest’ultima, le tre operative.
Gli istanti richiedono se tale schema operativo nel suo complesso integri gli estremi dell’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, uno schema operativo così strutturato – doppia scissione seguita dal conferimento di partecipazioni ex art. 177, comma 2, TUIR – non integra gli estremi dell’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000. La motivazione di ciò, secondo l’Amministrazione Finanziaria, non si giustifica tanto sulla presenza di valide ragioni economiche extrafiscali – indubbiamente evidenti – ma semplicemente poiché non vi è il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte dirette ed indirette e, l’operazione nel suo complesso, viene classificata come un atto fisiologico per la riorganizzazione delle attività facenti capo agli istanti.
Infine, l’Agenzia continua precisando che non è ravvisabile nemmeno alcun vantaggio fiscale indebito con riferimento al regime del c.d.
patent box
poiché la riorganizzazione del gruppo non appare finalizzata ad aggirare previsioni che regolano la determinazione della quota di reddito agevolabile di cui all’art. 9 D, 28 novembre 2017.
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