IVA sulle opere dei Gestori del Servizio Idrico Integrato – Aliquota applicabile

09/04/2021

IVA sulle opere dei Gestori del Servizio Idrico Integrato – Aliquota applicabile
A cura di Monica Secco

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con l’interpello n. 229 del 6/04/2021 sull’applicazione dell’aliquota IVA applicabile alle opere relative agli impianti dei Gestori del Servizio Idrico Integrato (SII), su una tematica in cui è difficoltosa l’individuazione degli interventi fra opere di manutenzione (ordinaria, straordinaria o risanamento conservativo), interventi di sostituzione o interventi che configurano una costruzione ex novo, con la conseguente difficoltà in ordine all’applicazione dell’IVA al 10% o l’IVA ordinaria.

In tale interpello è importante sottolineare che l’Agenzia  ha ritenuto che un intervento avente ad oggetto la realizzazione, su nuovi tracciati, di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in una serie di impianti di depurazione presenti senza comportare un'estensione dell'attuale rete fognaria a favore di aree di nuova urbanizzazione e senza prevedere il collegamento diretto a nuovi allacciamenti, civili o industriali possa essere considerato un intervento di nuova costruzione e pertanto essere assoggettato all’aliquota IVA del 10%.

Il quesito concerneva l’aliquota IVA applicabile ad un contratto con cui il gestore affida l’appalto per la realizzazione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y, costituente il primo lotto di un più ampio progetto di realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in una serie di impianti di depurazione presenti nella zona. Il progetto prevede la realizzazione, su nuovi tracciati, di nuovi collegamenti fognari destinati a convogliare ad un unico, efficiente impianto di depurazione i reflui attualmente trattati.  La società istante fa presente che potrebbe trattarsi di un intervento sia di nuova costruzione, ma fa altresì presente che l'intervento fa parte di un progetto che costituisce essenzialmente un potenziamento, un miglioramento e un efficientamento, per quanto significativo e di complessa realizzazione, dell'attuale rete fognaria intesa nella sua universalità, senza, tuttavia, comportare un'estensione della stessa a favore di aree di nuova urbanizzazione e senza prevedere il collegamento diretto a nuovi allacciamenti, civili o industriali e su questo andrebbe, secondo l’istante applicata l’IVA ordinaria.
 
Secondo l’Agenzia l'intervento in questione comporta la costruzione ex novo di "collettori di adduzione" che possono essere considerati alla stregua di "articolazioni" dell'impianto fognario e, sulla base delle caratteristiche dell'intervento in questione, ha ritenuto che possa fruire dell'aliquota IVA nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dei nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, allineandosi ai precedenti chiarimenti dalla stessa forniti in cui i collettori di adduzione - costruiti ex novo - possono considerati opere inerenti alle opere di urbanizzazione (i.e. fognature).

L’interpello è interessante in quanto richiama i principi applicabili per l’individuazione dell’aliquota IVA sulle opere attinenti il SII, ovvero:
  • Tra le opere di urbanizzazione di cui aln.127-quinquies (10%) sono comprese le "fognature", nonché gli "impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione".
  • Possono fruire dell'aliquota IVA del 10 % gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lett. c), d i "ristrutturazione edilizia" (lett. d) e di "ristrutturazione urbanistica" (lett. e) di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come si evince dalla lettura combinata del n. 127-quaterdeciesdella Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165;
  • Ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del primo comma del citato art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applica, invece, l'aliquota IVA nella misura ordinaria 22% (cfr. risoluzione n. 157/E del 12ottobre2001; risposta ad istanza di interpello n. 29 del 2019);
  • La qualificazione di una determinata opera come “opera di urbanizzazione” spetta, in ultima analisi, al Comune o altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche (si veda, per tutte, la risoluzione n. 561194 del 3 dicembre 1990)".
Richiama altresì la prassi applicabile alle fattispecie, ovvero:
  • l'aliquota ridotta prevista dall'art. 127-septies si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall'ambito del tessuto urbano (art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990,n.90), delle opere indicate al n. 127-quinquies e non agli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime (cfr., ex multis, risoluzione Min. Finanze n. 397666del26 luglio 1985 e risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008). In tal senso, è stata esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta agli interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori del territorio urbano (cfr. risoluzione Min. Finanze n. 46 del26 maggio 1998).
  • L'aliquota IVA del 10 per cento è stata ritenuta applicabile, invece, ad un intervento di completa sostituzione della rete idrica che non si è sostanziato in una mera riparazione di tubazioni ma nella realizzazione, ancorché parziale, di una nuova rete idrica (cfr. risoluzione Ministero Finanze n. 364749 del 2 aprile 1987).


 

 

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