Accatastamento degli impianti di depurazione: Categoria E o D?

13/04/2021

Accatastamento degli impianti di depurazione: Categoria E o D?
A cura di Marco Bevilacqua

La Cassazione dirime la questione affermando che la Tariffa del Servizio Idrico Integrato configura il corrispettivo di una prestazione commerciale e che la destinazione a servizio pubblico è compatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica.

Il presente focus si sofferma sul dissidio interpretativo concernente l’inquadramento catastale degli Impianti di Depurazione e Smaltimento di acque reflue, di particolare interesse soprattutto per gli operatori del Servizio Idrico Integrato, su cui è tornata la Cassazione con la recente Ordinanza n. 2247/2021. Ricordiamo che, come si vedrà nel prosieguo, l’obbligo (cat. D) o l’esenzione (cat. E) del pagamento IMU/ICI, con riferimento a tali impianti, dipende della categoria catastale di appartenenza.

Ebbene, con tale pronuncia, la Corte, richiamandosi al proprio precedente n. 9427/2019, ha sul punto statuito l’applicazione ai Depuratori della categoria catastale D - per “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni” - anziché E, evidenziando che quest’ultima accoglie invece immobili estranei a logiche di commercio e produzione industriale.

Nell’Ordinanza in esame viene quindi sancito come sia dirimente accertare se nella gestione dell’impianto di depurazione vi sia o meno il carattere dell’economicità, quale perseguimento d’un lucro oggettivo, “ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi”. E in ciò è irrilevante, secondo la Corte, la destinazione dell’immobile ad una attività di pubblico interesse, in quanto l’utilizzo dell’immobile per il perseguimento del pubblico interesse è comunque compatibile con una gestione secondo schemi imprenditoriali.

Esaminata dunque la normativa di settore, la Corte ha concluso che il Servizio Idrico Integrato è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, che si riverberano in tariffa, la quale ha natura di corrispettivo secondo una logica imprenditoriale con conseguente applicazione della categoria catastale D per i depuratori. L’Ordinanza ha difatti rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in risalto che la tariffa del Servizio Idrico Integrato configuri oramai “il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l’ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l’assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 cod. civ.)”. Ancora, per la Corte “Né la natura economica dell’attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale”.

Ciò posto, sul punto si osserva che la stessa Cassazione, con la Sentenza n. 3358/2015, era tuttavia giunta ad opposte conclusioni, in ragione della particolarità della destinazione ad attività di pubblico interesse dei depuratori.

In quell’occasione, la Corte, difatti, ebbe ad affermare che: “La categoria E/9 – Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E – ricomprende tutti quei fabbricati di interesse pubblico non accertabili nelle altre categorie del gruppo E. Il riferimento, contenuto nella categoria E/9 alla “particolarità della destinazione” legittima l’inclusione nella stessa degli impianti di depurazione che non costituiscano parte di un’azienda privata, bensì siano destinati ad un’attività di pubblico interesse - quale come nel caso in esame la depurazione delle acque nere provenienti dalle condotte del bacino veneziano gestite da Enti pubblici o da società partecipate da Comuni”.

Donde, la questione si conferma complessa ed incerta, come dimostra per l’appunto anche questa oscillazione della giurisprudenza di legittimità.
Il tema, per altro, come anzidetto si presta poi a risultare di speciale interesse per gli operatori del settore, attesa la potenziale serialità del caso, ed anche se si considera il suo impatto sulla fiscalità locale nonché l’effetto retroattivo dei relativi accertamenti e, quindi, in termini di gestione del rispettivo contenzioso (con particolare riferimento ai profili di esenzione ICI/IMU, ex art. 7, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione ai “fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9”).

Perciò, sotto quest’ultimo profilo, i ridetti elementi potrebbero essere tenuti ben in considerazione, altresì al fine di valorizzare debitamente l’incertezza della normativa per poter quanto meno legittimare la disapplicazione delle sanzioni tributarie, altresì valutando l’effetto retroattivo degli accertamenti catastali ai fini di quelli sui tributi locali.


 

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