L’eventuale mancanza dall’attivo del fallimento del bene o del diritto sul quale il creditore ha la prelazione rileva unicamente nella fase attuativa del riparto

26/05/2023

L’eventuale mancanza dall’attivo del fallimento del bene o del diritto sul quale il creditore ha la prelazione rileva unicamente nella fase attuativa del riparto

I nostri Giorgio Aschieri e Daniele Giacomazzi commentano, su ALL IN Giuridica di SEAC, la recente Ordinanza della Corte di Cassazione (n.13983 del 22/05/2023) nella quale si affronta la distinzione fra i diritti o situazioni che derivano da rapporto pubblicistico di concessione e strumenti attuativi di carattere privatistico, che ricadono esclusivamente sotto l’applicazione delle norme di diritto privato e fallimentare.

Il rilievo d’ufficio di puro diritto da parte del tribunale si sottrae al disposto dell’art. 101 c.p.c.:iura novit curia.

L’eventuale mancanza (originaria o sopravvenuta) dall’attivo del fallimento del bene o del diritto sul quale il creditore ha diritto di prelazione rileva unicamente nella fase attuativa del riparto.

Leggi l'approfondimento su ALL IN Giuridica

 

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