Novità IVA sull’e-commerce: D.Lgs. n. 83/2021

28/06/2021

Novità IVA sull’e-commerce: D.Lgs. n. 83/2021
A cura di Monica Secco
 
Il 1° luglio 2021 entreranno in vigore le nuove regole IVA UE sull’e-commerce, in recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455. La normativa europea in materia fa parte del pacchetto e-commerce, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Tra le principali novità che troveranno applicazione dal 1° luglio 2021 evidenziamo:
  • l’estensione del regime speciale MOSS (ridenominato OSS o One Stop Shop) alla generalità delle prestazioni di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • la previsione di un regime analogo (IOSS o Import One Stop Shop) per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi;
  • l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l’imposta si applica nello Stato di destinazione;
  • la previsione di nuovi obblighi per le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di soggetti non Ue e le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Le operazioni di commercio elettronico diretto e indiretto B2C (quindi, sia vendite a distanza di beni che prestazioni di servizi), in ambito intracomunitario, saranno soggette a IVA nello Stato di destinazione, qualora sia superata, nel periodo d’imposta, la soglia di 10.000 euro in relazione a tutti gli Stati membri.

Applicando il regime del “One Stop Shop” (OSS) l’IVA potrà essere assolta in un solo Stato Ue, senza necessità di identificarsi nello Stato dell’acquirente e i soggetti passivi potranno beneficiare di semplificazioni per quanto concerne gli obblighi documentali.
Lo sportello unico contempla tre regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.
Potranno registrarsi al regime Ue:
  1. i soggetti passivi stabiliti nell’Unione che prestano servizi a privati in uno Stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  2.  i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  3. le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis del DPR 633/72).
Il regime non Ue, invece, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

Il regime IOSS è invece dedicato ai soggetti passivi italiani, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella UE possono identificarsi ai fini dello IOSS in Italia per assolvere gli obblighi IVA relativi alle vendite a distanza di beni non soggetti ad accisa importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro.

Ulteriori previsioni riguardano le vendite a distanza che sono facilitate mediante l’uso di interfacce elettroniche (come un mercato virtuale o marketplace, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi). Le nuove disposizioni prevedono un coinvolgimento diretto dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l’uso delle interfacce elettroniche. Il soggetto passivo che facilita la cessione tramite interfacce elettroniche, si considera che abbia acquistato e ceduto egli stesso le merci assumendo i diritti e gli obblighi del fornitore sottostante ai fini dell’IVA.
 

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