Novità in tema di prezzi di trasferimento ed oneri documentali

02/12/2020

Novità in tema di prezzi di trasferimento ed oneri documentali
A cura di Angelo Tiziani
 
Attraverso l’emanazione del Provvedimento n. 360494 datato 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha apportato degli importanti aggiornamenti al regime degli oneri documentali afferenti alla documentazione sui prezzi di trasferimento. Tali novità entrano in vigore a partire dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del Provvedimento: per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque, dal periodo d’imposta iniziato in data 01.01.2020.

Il nuovo Provvedimento, di fatto, recepisce quanto riportato all’interno del D.M. 14 maggio 2018 in tema di prezzi di trasferimento e sostituisce il Provvedimento n. 137654 del 29 settembre 2010 per quanto concerne l’accesso al regime premiale della cosiddetta “penalty protection”. Tale regime, di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, Decreto Legislativo 471/1997, prevede, in sostanza, la mancata applicazione della sanzione per infedele dichiarazione nel caso in cui il contribuente, in sede di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, si doti di un set documentale considerato adeguato. 

Le novità introdotte riguardano in particolar modo i due documenti che necessariamente devono essere presentati nel corredo documentale all’Agenzia delle Entrate con il fine di usufruire del regime premiale sopra citato: il Masterfile ed il Countryfile.
Il Masterfile, riassumendo, fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche; il fine è quello di consentire alle amministrazioni fiscali di valutare l’eventuale presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento.
Il Countryfile, noto anche come Documentazione nazionale, fornisce informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni infragruppo. In particolar modo, focalizza l’attenzione sulle informazioni concernenti l’analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni tra un’impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti.

Per quanto concerne il Masterfile, le principali novità sono di seguito esposte:
 
  • capitolo 2: prevede un’ampia disamina delle attività svolte all’interno del gruppo con l’indicazione di: a) principali fattori di generazione dei profitti di gruppo; b) flussi delle operazioni; c) accordi per la prestazione di servizi infragruppo; d) descrizione dei principali mercati di riferimento dei prodotti venduti o dei servizi offerti; e) struttura operativa e catena del valore; f) operazioni di riorganizzazione aziendale;
  • capitolo 3: viene approfondita la tematica relativa ai beni immateriali del gruppo multinazionale, con l’elencazione dei beni stessi, gli eventuali accordi relativi a tali beni, le operazioni rilevanti effettuate tra imprese associate e le politiche di prezzi di trasferimento relative alla ricerca e sviluppo ed ai beni immateriali;
  • capitolo 4: è stato introdotto uno specifico capitolo concernente le attività finanziarie infragruppo, all’interno del quale vengono approfondite le modalità di finanziamento, l’eventuale svolgimento di funzioni di finanziamento accentrate e le politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie;
  • capitolo 5: oltre all’elenco e la descrizione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e dei ruling preventivi transfrontalieri, viene allegato, se previsto, il bilancio consolidato del gruppo.
 
Esaminando invece le novità in tema di Countryfile, si segnala una maggiore focalizzazione con riferimento alle informazioni finanziarie. All’interno del capitolo 3, infatti, sarà necessario riportare:
 
  • i conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione;
  • i prospetti di informazione e di riconciliazione tra i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento ed il bilancio di esercizio o altra documentazione equivalente;
  • i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui tali dati sono stati ottenuti.
 
È stata inoltre introdotta una specifica documentazione da allegare afferente ai servizi a basso valore aggiunto: tra le informazioni da includere nel set documentale, vi è la descrizione dei servizi, il riporto dei relativi contratti o accordi per la fornitura dei servizi, la valorizzazione di tali servizi ed i relativi calcoli.

Il set documentale composto da Masterfile e Countryfile, secondo quanto già previsto dal precedente Provvedimento del 2010 e confermato nel Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020, risulta essere semplificato per le piccole e medie imprese. Nello specifico, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo in via facoltativa possono non essere aggiornati, con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione, nel caso in cui l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché non vi siano modifiche significative in detti periodi d’imposta.

Infine, si segnala un’importante novità prevista sia per il Masterfile che per il Countryfile: tali documenti devono essere necessariamente firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tale novità, dirimente ai fini dell’idoneità della documentazione, risulta essere di specifico interesse in quanto, in precedenza, non vi era la specifica di dover avere definito i due documenti entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto afferisce invece la consegna della documentazione all’Amministrazione fiscale, essa deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla data di richiesta, in luogo degli antecedenti 10 giorni.

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