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2021: la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021
2021: la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021
02/02/2021
A cura di Amedeo Cesaro
La
Legge di Bilancio 2020
aveva fissato al
1° gennaio 2020
la data in cui doveva essere verificato il possesso delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto. I relativi adempimenti –
versamento dell’imposta sostitutiva
ovvero della prima rata e redazione/giuramento della perizia – era necessario fossero effettuati
entro il 30.6.2020
.
Successivamente a seguito della diffusione di Covid-19, il
decreto rilancio all’art 137
aveva previsto “in via estensiva” la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamenti e dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° luglio 2020. In questo caso i relativi adempimenti –
versamento dell’imposta sostitutiva
ovvero della prima rata e redazione/giuramento della perizia – era necessario fossero effettuati
entro il 30.9.2020
.
Infine, con l’approvazione definitiva della
legge di conversione del decreto rilancio
era stato spostato dal 30.9.2020 al
15.11.2020
il termine per optare di accedere alla misura in commento. A seguito della conversione, i relativi adempimenti –
versamento dell’imposta sostitutiva
ovvero della prima rata e redazione/giuramento della perizia – dovevano essere effettuati
entro il 15.11.2020
[per maggiori approfondimenti:
qui
].
Da ultimo l’art. 1, commi 1122 e 1123 della
Legge di Bilancio 2021
consente di rideterminare il costo o valore di acquisto dei predetti beni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021.
Pertanto il nuovo valore può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso di beni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto, così da ridurre il carico fiscale nel momento in cui tali beni verranno ceduti.
Ad oggi, condizioni necessarie sono:
possesso del terreno o della partecipazione alla data del 1° gennaio 2021;
predisposizione, da parte di un professionista, di una perizia di stima con giuramento della stessa entro 30.06.2021;
procedere, entro il 30.06.2021, al versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva pari all’11% (o della prima rata).
In caso di
pagamento rateale
, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi pari al 3% annuo
da calcolare
a decorrere dal 1° luglio 2021
e da versare contestualmente a ciascuna rata (con scadenza il 30.06.2022 e 30.06.2023).
Soprattutto anche a seguito della situazione verificatasi per via dell’emergenza Covid-19, appare opportuno segnalare che
il contribuente può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative
, anche nel caso in cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021,
è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva
eventualmente già versata
in occasione di precedenti rivalutazioni effettuate con riferimento ai medesimi beni
. Alternativa è la presentazione di un’
istanza di rimborso
.
Interpello 308/2020: in considerazione del divieto di rivalutazione di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, è possibile rideterminare il valore di una partecipazione in una società aderente al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia? E, in caso, è possibile utilizzare tale valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata con la cessione delle azioni?
Il caso presentato riguardava un contribuente che deteneva 2.022.840 azioni della società Alfa S.p.a., pari al 18,144% del capitale sociale della stessa.
Le azioni della società Alfa S.p.a. erano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.. Il contribuente aveva rideterminato – erroneamente, come si vedrà nel proseguo – il valore delle azioni detenute alla data del 1° gennaio 2019, versando la prima rata il 1° luglio 2019.
Successivamente, in data 15 ottobre 2019 il contribuente aveva ceduto 572.840 azioni, pari al 5,138% del capitale sociale di Alfa S.p.a., al prezzo di euro 6,50 per azione, realizzando un corrispettivo pari ad euro 3.723.460.
A questo punto il contribuente chiedeva di utilizzare il valore rideterminato delle azioni al fine di determinare l'eventuale plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione. A risposta dell’interpello presentato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché nella nozione di mercato regolamentato va ricompreso non solo la borsa ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative (Circolare 24 giugno 1998, n. 165/E) e stante il fatto che TUF assimila i sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati (articolo 1, comma 1, lettera w-ter), del TUF), il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. deve necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non è possibile procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate. A seguito dell’erroneo versamento dell’imposta (pagamento prima rata effettuato il 1° luglio 2019), il contribuente ha diritto al rimborso presentando istanza ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro 48 mesi dalla data del versamento dell'imposta non dovuta.
Quesito: nel caso in cui una partecipazione venga acquistata in regime di comunione dei beni da un coniuge, il valore della stessa può essere rideterminato interamente dal coniuge o ciascun coniuge ridetermina il proprio 50% del valore della partecipazione?
Nel caso in cui si intenda rideterminare l’intera quota di partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile. Difatti tenuto conto che ai fini civilistici ciascun coniuge può disporre della propria quota, resta ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile (Circolare n. 1 /E 2021).
Quesito: se ho parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in una società in anni precedenti, posso procedere ad una nuova rideterminazione parziale delle restanti partecipazioni della medesima società, il cui valore non era stato ancora rideterminato?
Con la circolare 30 gennaio 2002 n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di rideterminazione parziale del valore della partecipazione, la quota rideterminata è da considerarsi acquista alla data di possesso prevista dalla normativa di riferimento. Quindi nel caso in cui in date successive non siano state acquisite altre partecipazioni della medesima società, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato (metodo LIFO). Pertanto, visto che le varie disposizioni susseguitesi negli anni hanno modificato la data a cui fare riferimento per il possesso dei beni, all’Agenzia delle Entrate è stato posto il quesito su quale fosse la corretta modalità di applicazione del metodo LIFO, nel caso in cui il contribuente abbia rideterminato per effetto di disposizioni successive solo una quota parte delle partecipazioni. L’Agenzia delle Entrate ha definito che nel caso in cui un contribuente detenga partecipazioni in regime dichiarativo e intenda nuovamente rideterminare il valore delle stesse, deve necessariamente provvedere a rideterminare in ordine cronologico sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite (prendendo a rifermento il quesito, quindi, le partecipazioni precedentemente rivalutate), senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato in passato rideterminato.
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