Detrazione dell’IVA sui i c.d. “transaction cost” relativi ai servizi di consulenza ricevuti in relazione all’emissione di un prestito obbligazionario – prevalenza dell’uso effettivo

12/02/2021

Detrazione dell’IVA sui i c.d. “transaction cost” relativi ai servizi di consulenza ricevuti in relazione all’emissione di un prestito obbligazionario – prevalenza dell’uso effettivo
A cura di Monica Secco

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C‑42/19,  12 novembre 2020 - Sonaecom SGPS SA) si è espressa sulla detraibilità dell’IVA relativa ai costi sostenuti da una Società al fine di organizzare e predisporre un prestito obbligazionario emesso per effettuare direttamente degli investimenti, ma tali investimenti non hanno alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito obbligazionario è stato invece integralmente versato a società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.

La Corte è stata chiamata a decidere se ai fini della detrazione IVA il mutamento, derivante dal diverso impiego dei beni rispetto a quanto previsto, incida sul diritto alla detrazione già sorto.

Sulla questione il giudice comunitario ha sottolineato che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva prevede che il soggetto passivo abbia il diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte nella misura in cui beni e servizi «sono impiegati» ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, e dal tenore letterale di tale disposizione, risulta che il diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte è fondato sull’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati dal soggetto passivo. Ne consegue che un uso effettivo dei beni e dei servizi prevale rispetto all’intenzione iniziale.

Pertanto, non spetta la detrazione dell’IVA in quanto la società ha utilizzato i servizi acquistati al fine di effettuare un prestito. Vi sarebbe secondo i giudici comunitari, un nesso diretto ed immediato tra l’acquisto dei servizi (per il prestito obbligazionario) e l’operazione di prestito a favore della controllata che, in quanto “operazione esente”, non consente di esercitare il diritto inizialmente sorto in sede di acquisto.

Ne consegue che non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati “a monte” non essendo tali acquisti finalizzati a operazioni “a valle” soggette al tributo.

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