Nuove limitazioni per gli impianti a pannelli solari in zona agricola

19/07/2024

Nuove limitazioni per gli impianti a pannelli solari in zona agricola
A cura di Simone Spiazzi
 
A livello nazionale, la regolamentazione delle aree sulle quali è possibile realizzare impianti a fonti rinnovabili è attualmente contenuta nell’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e nel decreto ministeriale attuativo di recente emanazione. Si fa riferimento al D.M. del 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio ed entrato in vigore il giorno seguente, che ha individuato i principi e i criteri per l’individuazione, da parte delle regioni, delle superfici e delle aree idonee. Le regioni, entro il 30/12/2024, dovranno individuare con legge le aree idonee.

L’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, a comma 8, in attesa dell’adozione delle leggi regionali che dovranno individuare le aree idonee, elenca diverse tipologie di aree da considerarsi “idonee”.

Una particolarità della disciplina sta nel fatto che, in sede di pianificazione territoriale o nell’ambito di singoli procedimenti, le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee solo perché non fanno parte dell’elenco delle aree idonee (art. 20, comma 7, d.lgs. n. 199/2021).

L’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 15/05/2024, convertito con legge n. 104 del 12/07/2024, ha introdotto delle disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo, modificando l’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 limita la possibilità di realizzazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola. Infatti, a partire dai procedimenti autorizzativi avviati dal 16 maggio 2024, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, la realizzazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola è consentita soltanto in determinate aree, solo parzialmente coincidenti con le aree idonee elencate al comma 8.

Ciò comporta che la realizzazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola è consentita esclusivamente nelle aree espressamente indicate dal comma 1-bis dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e che, a differenza degli altri impianti, che, in ipotesi, potrebbero essere autorizzati anche in aree non espressamente qualificate come idonee (comma 7, d.lgs. cit.), la realizzazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola è vietata in tutte le aree non espressamente indicate dal nuovo comma 1-bis.

Di seguito si propone una tabella di sintesi, che compara le 7 categorie di aree idonee per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (comma 8, d.lgs. cit.) e le 5 categorie di aree in cui è consentita la realizzazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola (comma 1-bis, d.lgs. cit.). Tali categorie rimarranno in vigore sino all’approvazione delle leggi regionali che individueranno, per ciascuna regione, le aree idonee, le aree non idonee e le aree in cui è vietata l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola. In ogni caso, il D.M. del 21 giugno 2024 elenca estensivamente i criteri e i principi solamente per l’individuazione delle aree idonee, mentre, in relazione all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola, rimanda espressamente all’elenco contenuto nel comma 1-bis dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021. Per cui, l’elencazione delle aree in cui è consentita l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola possiede un alto grado di definitività, mentre l’elencazione delle aree idonee potrebbe subire variazioni più o meno marcate a seconda delle esigenze e delle sensibilità delle singole regioni.
 
  Impianti a fonti rinnovabili – Aree idonee (comma 8) Impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola -
Aree "consentite" (comma 1-bis)
 
1 Siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento Siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata 1
2 Aree dei siti oggetto di bonifica ambientale -  
3 Cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento Cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, o cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati 2
4 Siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali 3
5 Siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali 4
6 Esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli culturali:
- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
In assenza di vincoli culturali:
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
5
7 Fatto salvo quanto previsto alle categorie precedenti, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni culturali sottoposti a tutela, incluse le zone gravate da usi civici, e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni culturali sottoposti a tutela. -  

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