Delibere di aumento di capitale mediante rinuncia dei soci alla restituzione di precedenti finanziamenti: gli accorgimenti per evitare le possibili contestazioni del fisco

07/11/2014

Il Dipartimento di Difesa Tributaria, unitamente al Dipartimento Company Law e Operazioni Straordinarie, ha prestato la propria consulenza ad alcune Società per evitare il rischio di applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3% ai finanziamenti concessi dai propri soci, qualora questi siano “enunciati” nel verbali di assemblea straordinaria che delibera l’aumento del capitale mediante la rinuncia alla restituzione del finanziamento stesso.

La questione nasce dalla Sentenza della Cassazione Sez. Trib.  30 giugno 2010, n. 15585 in base alla quale la corte ha statuito che è soggetto ad imposta di registro proporzionale, con aliquota del 3%, il finanziamento concesso alla società dai propri soci, quando tale finanziamento sia “enunciato” nel verbale di assemblea con cui viene deliberata la ricostituzione del capitale per perdite mediante la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso, ritenendo applicabile l’art. 22del DPR 131/1986.

La maggioranza della dottrina non ha mai condiviso l'orientamento dei Giudici, in considerazione del fatto che sembrerebbero non soddisfatti i requisiti perché si renda applicabile il predetto istituto dell'enunciazione. Recentemente, peraltro, anche la C.T. Prov. Piacenza, nella sentenza 18.2.2014 n. 71/2/14, ha affermato che non sussistono le condizioni per l'enunciazione di cui all'art. 22 del DPR 131/86, nel caso di delibera di aumento del capitale effettuato attraverso precedenti finanziamenti dei soci.

Vista comunque la frequenza, il valore di tali operazioni e il conseguente non trascurabile importo potenzialmente oggetto di ripresa, si ritiene opportuno adottare alcuni accorgimenti per evitare defatiganti e costosi contenziosi tributari.

In aderenza con quanto riportato anche nei documenti ufficiali della prassi notarile (Documento del Consiglio del Notariato -Studio n. 208-2010/T - La registrazione d’ufficio e l’enunciazione nell’imposta di registro - Approvato dalla Commissione studi tributari il 14 Dicembre 2011) è possibile intervenire sotto il profilo della tecnica redazionale degli atti, atteso che nessuna enunciazione fiscalmente rilevante si dovrebbe rinvenire nel caso in cui la rinuncia al credito o il suo utilizzo per una ricapitalizzazione avvengano al di fuori di un verbale notarile o comunque di atti sottoposti a registrazione. Ciò significa, ad esempio, procedere alla restituzione del finanziamento in un momento precedente l'adozione della delibera di aumento del capitale e il successivo conferimento in società del denaro; ovvero ricorrere alla preventiva conversione del finanziamento soci in versamento in conto capitale, con successivo utilizzo della riserva di patrimonio netto, così generata, per l'aumento del capitale sociale. Altra soluzione percorribile è quella della successiva compensazione del debito da finanziamento con il credito vantato nei confronti dei soci per il versamento del capitale sottoscritto
Così facendo ciascuna operazione non sarebbe “enunciata” nel verbale di assemblea straordinaria che all’atto della registrazione non contemplerebbe alcun riferimento al finanziamento e alla rinuncia della relativa restituzione.

Per completezza, il Dipartimento di Difesa Tributaria non ha mancato di far presente che sussiste la possibilità, seppure remota, che un’operazione così possa essere censurabile in base al principio - di cui l’Amministrazione finanziaria orai fa ormai ampiamente uso (e, con un gioco di parole, anche abuso) – dell’”abuso di diritto”. 

Si pone inoltre l’accento sulle problematiche fiscali  legate alle eventuali  censure di antieconomicità effettuate dal fisco con riferimento all’originaria operazione di finanziamento a titolo gratuito effettuata dai soci e alle possibili applicazioni di presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo.
 

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