Nuovo OIC 25: affrancamento dei maggiori valori imputati agli immobili a seguito di fusione per incorporazione

13/11/2014

Il Dipartimento Company Law e Operazioni Straordinarie unitamente al Dipartimento Compliance Amministrativa Societaria ha prestato la propria consulenza ad una società che, a seguito di una fusione per incorporazione, ha deciso di optare per l’affrancamento dei maggiori valori imputati agli immobili. La normativa fiscale, al comma 10-bis dell’articolo 172 del TUIR, prevede infatti la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale ai maggiori valori contabili mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. La decisione di avvalersi del riallineamento può essere presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria o a un esercizio successivo.

Nel caso in questione, i professionisti del dipartimento hanno proposto al cliente un calcolo di convenienza economica dell’affrancamento ipotizzando di porlo in essere nel primo esercizio in cui sono stati iscritti i plusvalori a bilancio. A seguito della decisione del cliente di affrancare i valori, si è analizzata l’ Appendice C del nuovo OIC 25 per comprendere le modalità di contabilizzazione dell’operazione.

Nello specifico, si è posta una particolare attenzione al calcolo della base imponibile sulla quale incide l’imposta poiché tale valore deve considerare il disavanzo di fusione comprensivo dell’ammontare dell’imposta stessa in modo da permettere alla società di affrancare l’intero plusvalore attribuito all’immobile e quindi di dedursi integralmente gli ammortamenti negli anni successivi. L’imposta sostitutiva viene pertanto imputata in aumento dell’immobile e come contropartita è registrata nei debiti tributari alla voce D12, in quanto l’aliquota sostitutiva è conosciuta fin dal momento dell’operazione straordinaria.

Il valore finale dell’immobile così iscritto nell’attivo di stato patrimoniale deve essere uguale o inferiore al valore corrente stimato in occasione dell’operazione straordinaria. Gli interessi dovuti per il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e imputati al conto economico. A conclusione dell’operazione, ogni anno la Società potrà ammortizzare il plusvalore dei cespiti comprensivo dell’ imposta sostitutiva.
 

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