Rent to buy e fallimento

10/04/2015

di Giorgio Aschieri e Gianluca Fiori

La L. 11 novembre 2014, n. 164, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2014, recante interventi urgenti di avvio del piano “Sblocca Italia”, introduce nel nostro ordinamento il contratto di rent to buy (art. 23). Di particolare interesse è il comma 6, che disciplina le sorti del contratto in caso di fallimento del concedente o del conduttore.
Nel tentativo di favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un’autonoma disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (rent to buy). La possibilità di ottenere il godimento di un immobile a fronte del pagamento di un canone di locazione, accompagnata dal diritto (da esercitarsi entro un determinato termine) di acquistarlo, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte del canone concordata, rappresenta un indubbio vantaggio per il conduttore, in grado così di abbattere progressivamente l’impegno finanziario richiesto e di accedere più facilmente al credito. D’altra parte, anche il concedente può in tal modo mettere subito a reddito l’immobile, con il derivante sgravio dei costi, soprattutto di quelli eventualmente sostenuti per la costruzione. Il Legislatore ha previsto espressamente la trascrivibilità dei contratti di rent to buy, con il conseguente effetto prenotativo, garantito per tutta la loro durata e fino ad un massimo di dieci anni dalla trascrizione, nonché la possibilità di ricorrere alla tutela dell’esecuzione in forma specifica. La disciplina introdotta si caratterizza per un elevato grado di flessibilità, al fine di consentire alle parti di soddisfare, nel modo migliore possibile, i propri interessi.
Pubblicazione su Il Fallimento 4/2015

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