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Pex, i requisiti dimensionali imposti dalla Manovra 2026
Pex, i requisiti dimensionali imposti dalla Manovra 2026
24/03/2026
L’articolo, del nostro
Matteo Tambalo
e pubblicato sulla testata
Advisor Private
nel numero
AP – Febbraio/Marzo 2026
, offre un’analisi approfondita del regime
PEX – Participation Exemption
, disciplinato dall’art. 87 del TUIR e considerato uno dei
cardini del sistema fiscale italiano.
Il contributo illustra in modo chiaro:
Finalità del regime PEX
, volto a evitare fenomeni di doppia tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Soggetti che possono beneficiarne
, tra cui società di capitali, cooperative, enti commerciali e soggetti IRPEF titolari di reddito d’impresa.
Ambito oggettivo
, che include non solo le cessioni a titolo oneroso, ma anche assegnazioni ai soci, destinazioni estranee all’impresa e distribuzioni di riserve di capitale.
Ampio spazio è dedicato alle
quattro condizioni imprescindibili
per accedere all’esenzione, tra cui:
possesso ininterrotto della partecipazione per almeno dodici mesi,
iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie dal primo bilancio successivo,
esclusione di società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata,
esercizio di un’effettiva attività commerciale da parte della partecipata.
L’articolo analizza poi le
differenze di trattamento fiscale
tra soggetti IRES e IRPEF, evidenziando la diversa percentuale di esenzione e il correlato regime delle minusvalenze ed infine viene approfondita la
novità introdotta dalla Manovra 2026
, che stabilisce un nuovo
requisito dimensionale
per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio: la plusvalenza è esente solo se la partecipazione ceduta rappresenta
almeno il 5% del capitale
o ha un
valore fiscale minimo di 500.000 euro.
Ci segnala, infine, possibili criticità applicative, soprattutto nei casi di cessioni frazionate, suggerendo la necessità di chiarimenti interpretativi e una pianificazione societaria ancora più accurata.
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