Quadri artistici ereditati e successiva vendita: trattamento fiscale

E’ stato chiesto al Dipartimento Consulenza Tributaria Corporate quale sia il valore fiscalmente rilevante dei beni culturali non vincolati caduti in successione - nello specifico quadri artistici - e se la successiva vendita degli stessi, da parte dell’unico erede persona fisica, rilevi o meno sotto il profilo delle imposte dirette.

A tal riguardo è stato rilevato come, ai fini dell’imposta di successione, nel caso operi la presunzione di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 346/1990, secondo cui l’insieme dei beni mobili adibiti ad ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non vincolati, è considerato “mobilia” ed è convenzionalmente valutato, assieme al denaro ed ai gioielli, nella misura del 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario. 

Secondo le indicazioni normative - oltre che di giurisprudenza, prassi e dottrina - la presunzione in argomento trova sempre applicazione quando, in sede di dichiarazione di successione, non sia stato dichiarato alcun valore per gioielli, denaro o mobilia, ovvero questi vengano dichiarati per un importo inferiore al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario (determinato al netto della franchigia, ove prevista), sempreché in assenza di apposito inventario analitico redatto a norma dell’art. 769 del Codice di Procedura Civile. Qualora, invece, l’erede indichi, per questi beni, un ammontare maggiore del 10% del valore di cui sopra, l’imposta di successione sarà applicata su tale ammontare dichiarato.

Quanto alla successiva vendita dei quadri ereditati, è stato rilevato come nel caso non ricorra il presupposto di imposta in quanto trattasi di una fattispecie reddituale non prevista dal TUIR.

Diverso è il caso in cui l’erede intraprenda con le opere ereditate un’attività commerciale a carattere speculativo connotata dalla presenza di un’organizzazione di mezzi, anche solo occasionale, in quanto in tale ipotesi si potrebbe ricadere nella previsione di cui al primo comma, lettera i) dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.

Questo non succede allorquando l’attività si manifesti nella mera dismissione patrimoniale di un bene acquisito tramite successione. In tal senso, peraltro, si è chiaramente espressa l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 5/E del 23/01/2001.
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