L’utilizzo della riserva legale nella scissione

Nell’ambito di un’operazione di scissione attuata tra società per azioni, è stato chiesto al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie se, in occasione di detta operazione straordinaria, vi siano limitazioni al prelevamento di poste della scissa quali la riserva legale.

Secondo la dottrina prevalente non si pone alcuna limitazione in capo alla società scissa in merito alla riduzione della riserva legale per effetto di un’operazione di scissione; in linea generale, infatti, si ricorda che in occasione della scissione la società scissa non appare in alcun modo obbligata né a ridurre proporzionalmente tutte le voci che compongono il suo patrimonio netto, né tantomeno a ridurre proporzionalmente talune voci contabili piuttosto che altre, essendo invece libera di procedere come meglio ritiene, provvedendo, ad esempio, a ridurre tutte o talune voci di riserva - e pertanto anche la riserva legale - lasciando invariato il proprio capitale sociale ovvero riducendo esclusivamente la voce del capitale sociale.

Nemmeno la disciplina codicistica sembra porre limitazioni in tal senso, in quanto al comma 2 dell’art. 2430 c.c. viene semplicemente richiesto che la riserva legale “deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione” restando inteso, pertanto, che qualora la scissa utilizzi tale posta di patrimonio netto in occasione di una scissione dovrà successivamente provvedere, a norma dell’art. 2430, comma primo, c.c., a dedurre dagli utili netti annuali una somma almeno pari alla ventesima parte di essi, sino a che l’ammontare della riserva legale non torni ad essere quello richiesto dalla legge, ossia il quinto del capitale sociale.

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