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Recepita la Direttiva Greenwashing: dalla sostenibilità di facciata alla sostenibilità concreta
Recepita la Direttiva Greenwashing: dalla sostenibilità di facciata alla sostenibilità concreta
01/04/2026
a cura di Pietro Cabrini e Alessandra Fusato
Quadro normativo e obiettivi
Il
09 marzo 2026 l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2024/825
1
con il d. lgs. 30/2026
2 3
, segnando un importante passo in materia di tutela da pratiche commerciali sleali e di responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde. L’intervento normativo si inserisce all’interno di un più ampio percorso comunitario volto a migliorare la qualità delle informazioni ambientali e sociali fornite agli
stakeholder
aziendali, riducendo il rischio di pratiche commerciali scorrette. In tale quadro si inserisce anche la
Corporate Sustainability Reporting Directive
4
(“CSRD”), che disciplina invece l’informativa in materia di
reporting
di sostenibilità per le imprese.
La novità normativa mira a far fronte in modo decisivo al crescente fenomeno del "
greenwashing
”, inteso come l’insieme di
comunicazioni ingannevoli
e/o fuorvianti che attribuiscono a prodotti e imprese
caratteristiche ecologiche non vere o non dimostrabili
.
La normativa persegue una duplice finalità: da un lato rafforza la tutela e la fiducia dei consumatori nelle scelte di acquisto sostenibili, dall’altro favorisce maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni ambientali, offrendo un’opportunità per le imprese che aspirano a emergere in un mercato sempre più attento alla sostenibilità.
Disposizioni e implicazioni per le imprese
Il d. lgs. 30/2026 introduce definizioni armonizzate di concetti chiave come “
asserzione ambientale
”, “
etichetta di sostenibilità
”, “
sistema di certificazione
” e “
durabilità
”, e amplia contestualmente le pratiche commerciali scorrette contemplate dal Codice del Consumo
5
.
Assume particolare rilievo il
divieto di utilizzare asserzioni ambientali vaghe
e generiche, come “green”, “eco-friendly”, “amico della natura” e “a impatto zero” in assenza di evidenze solide e dimostrabili. È perciò vietata qualsiasi comunicazione infondata e non verificabile riguardo le caratteristiche ambientali di un prodotto, o che si riferisca ad aspetti parziali o irrilevanti. Analogamente, la normativa
impedisce di dichiarare un impatto ambientale positivo
, neutro o ridotto se tale affermazione si fonda su schemi di compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, il decreto impone alle imprese di garantire che eventuali obiettivi ambientali futuri siano sostenuti da un piano di attuazione chiaro, realistico e verificabile.
In tale contesto si inserisce anche la disciplina dei marchi e delle etichette di sostenibilità, la cui attendibilità dev’essere comprovata da un sistema di certificazione basato su norme riconosciute e verificata da un organismo terzo indipendente o da autorità pubbliche.
In altri termini, le aziende sono chiamate a fondare ogni
comunicazione ambientale su dati certi e verificabili
, supportando l’evoluzione della sostenibilità da mero strumento di marketing a leva tangibile e misurabile.
Il decreto introduce altresì significative
misure a tutela dei consumatori
per impedire la diffusione di pratiche di obsolescenza programmata dei prodotti. Le imprese devono fornire indicazioni puntuali in merito alla durabilità, alla riparabilità e alle condizioni di garanzia dei prodotti offerti.
Le norme sono soggette alla
vigilanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
, con un regime sanzionatorio che può arrivare fino a 5 milioni di euro o, nel caso in cui la violazione riguardi più Stati europei, fino al 4% del fatturato annuo. Al
danno economico
, si aggiungono anche i rischi di
natura reputazionale
e di fiducia da parte degli
stakeholder
aziendali, oltre che i possibili profili di r
esponsabilità amministrativa ai sensi del d. lgs. 231/01
6
.
Opportunità e applicazione
In un contesto in cui la sostenibilità sta diventando un elemento centrale nelle scelte dei consumatori, le imprese sono chiamate ad adottare un
approccio strutturato e responsabile
nella loro comunicazione. È fondamentale che le imprese
dimostrino concretezza e trasparenza
nelle loro dichiarazioni in materia di sostenibilità, evitando così rischi commerciali, reputazionali e di fiducia degli stakeholder.
Secondo questa nuova prospettiva, il d. lgs. 30/2026 rappresenta un’
importante opportunità per le aziende
che desiderano veramente impegnarsi nella sostenibilità,
rafforzando il loro posizionamento competitivo
in un panorama normativo sempre più stringente. Allo stesso tempo, la normativa semplifica l’accesso dei consumatori a informazioni affidabili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti, favorendo scelte di acquisto informate e consapevoli.
Le disposizioni del decreto legislativo,
in vigore dal 24 marzo 2026, si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026.
Le imprese hanno circa sei mesi per trasformare gli obblighi di trasparenza, chiarezza e responsabilità in un vantaggio competitivo: è il momento di adeguarsi e dimostrare con fatti la propria sostenibilità.
_______________________________________________
1
Direttiva (UE) 2024/825 pubblicata in G.U.U.E. serie L in data 06 marzo 2024.
2
D. lgs. 30/2026 pubblicato in G.U. n. 56 in data 09 marzo 2026.
3
Il presente decreto legislativo modifica il Codice di Consumo, la Direttiva 2005/29/CE (“pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori”) e la Direttiva 2011/83/CE (“diritti dei consumatori”).
4
Direttiva (UE) 2022/2464 pubblicata in G.U.U.E. serie L n.322 in data 16 dicembre 2022.
5
D. lgs. 206/2005 pubblicato in G.U. n. 235 in data 08 ottobre 2005.
6 D. lgs. 231/2001 pubblicato in G.U. n. 140 in data 19 giugno 2001
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