Recepita la Direttiva Greenwashing: dalla sostenibilità di facciata alla sostenibilità concreta

01/04/2026

Recepita la Direttiva Greenwashing: dalla sostenibilità di facciata alla sostenibilità concreta

a cura di Pietro Cabrini e Alessandra Fusato

Quadro normativo e obiettivi

Il 09 marzo 2026 l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2024/8251  con il d. lgs. 30/20262 3, segnando un importante passo in materia di tutela da pratiche commerciali sleali e di responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde. L’intervento normativo si inserisce all’interno di un più ampio percorso comunitario volto a migliorare la qualità delle informazioni ambientali e sociali fornite agli stakeholder aziendali, riducendo il rischio di pratiche commerciali scorrette. In tale quadro si inserisce anche la Corporate Sustainability Reporting Directive4  (“CSRD”), che disciplina invece l’informativa in materia di reporting di sostenibilità per le imprese.

La novità normativa mira a far fronte in modo decisivo al crescente fenomeno del "greenwashing”, inteso come l’insieme di comunicazioni ingannevoli e/o fuorvianti che attribuiscono a prodotti e imprese caratteristiche ecologiche non vere o non dimostrabili

La normativa persegue una duplice finalità: da un lato rafforza la tutela e la fiducia dei consumatori nelle scelte di acquisto sostenibili, dall’altro favorisce maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni ambientali, offrendo un’opportunità per le imprese che aspirano a emergere in un mercato sempre più attento alla sostenibilità. 


Disposizioni e implicazioni per le imprese

Il d. lgs. 30/2026 introduce definizioni armonizzate di concetti chiave come “asserzione ambientale”, “etichetta di sostenibilità”, “sistema di certificazione” e “durabilità”, e amplia contestualmente le pratiche commerciali scorrette contemplate dal Codice del Consumo5

Assume particolare rilievo il divieto di utilizzare asserzioni ambientali vaghe e generiche, come “green”, “eco-friendly”, “amico della natura” e “a impatto zero” in assenza di evidenze solide e dimostrabili. È perciò vietata qualsiasi comunicazione infondata e non verificabile riguardo le caratteristiche ambientali di un prodotto, o che si riferisca ad aspetti parziali o irrilevanti. Analogamente, la normativa impedisce di dichiarare un impatto ambientale positivo, neutro o ridotto se tale affermazione si fonda su schemi di compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, il decreto impone alle imprese di garantire che eventuali obiettivi ambientali futuri siano sostenuti da un piano di attuazione chiaro, realistico e verificabile.  

In tale contesto si inserisce anche la disciplina dei marchi e delle etichette di sostenibilità, la cui attendibilità dev’essere comprovata da un sistema di certificazione basato su norme riconosciute e verificata da un organismo terzo indipendente o da autorità pubbliche.
 
In altri termini, le aziende sono chiamate a fondare ogni comunicazione ambientale su dati certi e verificabili, supportando l’evoluzione della sostenibilità da mero strumento di marketing a leva tangibile e misurabile.

Il decreto introduce altresì significative misure a tutela dei consumatori per impedire la diffusione di pratiche di obsolescenza programmata dei prodotti. Le imprese devono fornire indicazioni puntuali in merito alla durabilità, alla riparabilità e alle condizioni di garanzia dei prodotti offerti. 

Le norme sono soggette alla vigilanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con un regime sanzionatorio che può arrivare fino a 5 milioni di euro o, nel caso in cui la violazione riguardi più Stati europei, fino al 4% del fatturato annuo. Al danno economico, si aggiungono anche i rischi di natura reputazionale e di fiducia da parte degli stakeholder aziendali, oltre che i possibili profili di responsabilità amministrativa ai sensi del d. lgs. 231/016.


Opportunità e applicazione

In un contesto in cui la sostenibilità sta diventando un elemento centrale nelle scelte dei consumatori, le imprese sono chiamate ad adottare un approccio strutturato e responsabile nella loro comunicazione. È fondamentale che le imprese dimostrino concretezza e trasparenza nelle loro dichiarazioni in materia di sostenibilità, evitando così rischi commerciali, reputazionali e di fiducia degli stakeholder. 

Secondo questa nuova prospettiva, il d. lgs. 30/2026 rappresenta un’importante opportunità per le aziende che desiderano veramente impegnarsi nella sostenibilità, rafforzando il loro posizionamento competitivo in un panorama normativo sempre più stringente. Allo stesso tempo, la normativa semplifica l’accesso dei consumatori a informazioni affidabili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti, favorendo scelte di acquisto informate e consapevoli. 

Le disposizioni del decreto legislativo, in vigore dal 24 marzo 2026, si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026.


Le imprese hanno circa sei mesi per trasformare gli obblighi di trasparenza, chiarezza e responsabilità in un vantaggio competitivo: è il momento di adeguarsi e dimostrare con fatti la propria sostenibilità.





1 Direttiva (UE) 2024/825 pubblicata in G.U.U.E. serie L in data 06 marzo 2024. 
2 D. lgs. 30/2026 pubblicato in G.U. n. 56 in data 09 marzo 2026.
3 Il presente decreto legislativo modifica il Codice di Consumo, la Direttiva 2005/29/CE (“pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori”) e la Direttiva 2011/83/CE (“diritti dei consumatori”).
4 Direttiva (UE) 2022/2464 pubblicata in G.U.U.E. serie L n.322 in data 16 dicembre 2022.
5 D. lgs. 206/2005 pubblicato in G.U. n. 235 in data 08 ottobre 2005.
D. lgs. 231/2001 pubblicato in G.U. n. 140 in data 19 giugno 2001.
 

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